Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18412/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to submit authentic copy of contested administrative decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18412/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to submit the authentic copy of the contested decree. The Ministry of the Interior argued that the lack of this document rendered the procedural request impossible to process under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal improcedibile and ordered the applicant to pay the unified contribution fee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 n. 2 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the applicant fails to deposit the authentic copy of the contested administrative act, as this omission prevents the court from verifying the grounds of the challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
improcedibile ricorso copia autentica decreto protezione internazionale contributo unificato Corte di Cassazione domanda di protezione provvisoria tutela diplomatica e consolare riconoscimento di uno Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 n. 2 c.p.c.
Il ricorso, pertanto, a norma dell’art. 369 n. 2 c.p.c., è improcedibile.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15389-2021proposto da: DEMBELÈ FAMAKAN, ra ppresentato e difeso dall ’ Avvocato ENRICO VARALI per procura di cui è attestato il rilasci o il 4/5/2021e apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI VENEZI A , depositat o il 22/3/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 2 / 4 /2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1.

Dembelè Famakan ha proposto ricorso per la cassazione del decreto con il quale il tribunale ha rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva presentato.Ric. 2021n. 1 5389 - Sez. 1 - CC del 23 febbraio 20 2 3 1.2. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione in giudizio RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte prende atto che il ricorrente non ha provveduto a depositare la copia autentica del decreto impugnato. 2.2. Il ricorso, pertanto, a norma dell’art. 369 n. 2 c.p.c., è improcedibile. 2.3. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva da parte del ministero. 2.4.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità delricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto Così deciso a Roma nella camera di con