Italian Court dismisses appeal against deportation order due to missing litigation power document from appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a valid power of attorney for litigation. Although the appellant claimed representation by his lawyer, the electronic file contained no actual power of attorney document. Consequently, the court ruled that procedural prerequisites for the appeal were not met and ordered the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998; Art. 164 c.p.c.: An appeal against an expulsion decree is inadmissible if the appellant fails to provide a valid power of attorney, rendering the procedural prerequisites for the action non-existent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3323/2022 R.G. proposto da : OLOYO FESTUS, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA A. DA ZARA 3, presso lo studio dell’avvocato SANNONER VITTORIO (SNNVTR68A18D643O) -ricorrente- contro PREFETTURA DI FOGGIA, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE FOGGIA n. 688/2021 depositata il17/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE Oloyo Festus ricorre per due mezzi, nei confronti della Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, contro l’ordinanza n. 688/21, pronunciata all’esito dell’udienza camerale del 16.12.2021 dal Giudice di Pace di Foggia, nel procedimento civile n. 3402/2021 R.G., depositata in data 21.12.2021, comunicata in data 21.12.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Foggia, unitamente al conseguente ordine emesso dal Questore della Provincia di Foggia di lasciare il territorio dello Stato.
L’amministrazione intimata resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Il ricorso contiene i seguenti motivi:
i) Nullità per omessa notifica del decreto di espulsione e dell’ordine del questore in lingua conosciuta con violazione dell’art. art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, pag. 5; ii) Nullità per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’espulsione con l’accompagnamento alla frontiera con violazione dell’art. 29 D.LGS n. 25/2008 e dell’art. 19 del T.U.I. – Sussistenza del diritto alla protezione speciale. RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti. Oloyo Festus lo ha proposto assumendo di essere difeso dall’Avv.
Vittorio Sannoner ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla via A. da Zara n. 3, in virtù di mandato in calce. Il ricorso, depositato telematicamente, consta di 18 pagine, in calce alle quali non v’è alcuna procura. Nel fascicolo telematico sono presenti i seguenti atti e documenti: -) ACCETTAZIONE_5439772.eml -) Attestato nominativo21102021_5439781.pdf -) AttoDiAccompagnamento-2022020841026859080-1_5439804.pdf -) CONSEGNA AGS_5439770.eml -) CONSEGNA Prefettura di Foggia_5439768.eml -) DatiAtto-00001113-2022020841026949080_5439794.xml -) DatiAtto-00001113-2022020841027031080-1_5439806.xml -) Decreto di espulsione con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439779.pdf -) gen-14-2022--18-16-02-comunicazione-34022021gdp_5439790.pdf -) Modulo C.U._5439792.pdf -) N.I.R._5439774.pdf -) nov-23-2021--12-10-55-comunicazione-34022021gdp_5439786.pdf -) Ordine questorile con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439777.pdf -) Ricorso e Decreto di fissazione udienza_5439784.eml -) Ricorso e decreto Gdp di Foggia -sharpmx@servicesharp.it_20211123_112347_5439805.pdf -) RICORSO PER CASSAZIONE_5439766.pdf -) Rigetto -sharpmx@servicesharp.it_20211221_121811_5439788.pdf -) Rigetto_5439776.eml All’interno del fascicolo telematico non c’è la procura alle liti.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liq