Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the Provincial Administration of Aquila, had not responded to the accelerated procedure proposal, while the respondent, Brigida Perrella, argued for immediate dismissal. The court ruled that the silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period in an accelerated procedure constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7794/2022 R.G. proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'AQUILA VIA LEONARDO DA VINCI, 25 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARINELLI FABRIZIO (MRNFRZ52D11A345K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PERRELLA BRIGIDA, elettivamente domiciliata in AVEZZANO Via Muzio Febonio, 36, presso lo studio dell’avvocato CHICHIARELLI PIETRO (CHCPTR65D01C492L) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1328/2021 del 15.9.2021 emessa da CORTE D'APPELLO L'AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, mentre la pronuncia ex art.96 c.p.c. inizialmente richiesta dalla controricorrente non è compatibile con la procedura accelerata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di. Così deciso in Roma,il 21/06/2023 Il