Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of 17 May 2019 extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cosvip Srl, did not respond to the proposal for judgment formulated under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22781/2019 R.G. proposto da: COSVIP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio del dottor FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO SCARPARO (SCRMRZ62H04B354C), NICOLA MELIS (MLSNCL76D13B354A) -ricorrente- contro COMUNE DI SAN SPERATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio del dottor FABIO TRINCA rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO ROSSI (RSSNNL67D03G113C) -controricorrente- avverso la sentenza n. 442/2019 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI depositata il 17/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/06/2023 Il