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Decreto — n. 18276/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Villa del Sole Casa di Cura, had not requested a decision on the proposal after it was communicated, while the respondent, Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, remained unrepresented. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings without any allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings without cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposal for settlement statutory time limit implied renunciation civil procedure code costs allocation procedural default notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, in difetto di costituzione della parte intimata;
art. 380-bis c.p
420/2019 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO depositata il 27/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14309/2020 R.G. proposto da: VILLA DEL SOLE CASA DI CURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 69, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ROSCIONI (RSCSLV85A69H501Q) rappresentata e difesa dall'avvocato ENNIO CLAUDIO TOCCI (TCCNCL40R20D086T) -ricorrente- contro ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA -intimata- avverso la sentenza n. 420/2019 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO depositata il 27/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, in difetto di costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 21/06/2023 Il Consigli