Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, a medical center, challenged a lower court ruling against a local health authority but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13637/2022 R.G. proposto da: CENTRO MEDICO MOSCATI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO CAVALLARO (CVLGNR52B13F912Y) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD -ASL 3 NAPOLI SUD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato EDUARDO MARTUCCI (MRTDRD61C07F839T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA AMBRA (MBRNNA75E47F839E) -controricorrente- avverso la sentenza n. 2080/2022 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/06/2023