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Decreto — n. 18272/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18272/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18272/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5811/2022 R.G.proposto da: IAT IMPERMEABILIZZAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO SANTINI (SNTFRC69L14H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LONGHINI (LNGPTR70H26L682M) -ricorrente- contro VITALI SPA, elettivamente domiciliata in MILANO VIA TERRAGGIO, 17, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORONI (MRNPLA73E09F205R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2335/2021 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18272/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5811/2022 R.G.proposto da: IAT IMPERMEABILIZZAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO SANTINI (SNTFRC69L14H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LONGHINI (LNGPTR70H26L682M) -ricorrente- contro VITALI SPA, elettivamente domiciliata in MILANO VIA TERRAGGIO, 17, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORONI (MRNPLA73E09F205R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2335/2021 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese adempimento prima del termine rispetto del procedimento precontenzioso prelegato effetti delle pronunce pregiudiziali apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2335/2021 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5811/2022 R.G.proposto da: IAT IMPERMEABILIZZAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO SANTINI (SNTFRC69L14H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LONGHINI (LNGPTR70H26L682M) -ricorrente- contro VITALI SPA, elettivamente domiciliata in MILANO VIA TERRAGGIO, 17, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORONI (MRNPLA73E09F205R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2335/2021 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/06/2023