Italian court dismisses appeal claiming 1998 bond purchase contract is void due to subsequent law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a 1993 framework contract was invalid because it was superseded by new financial regulations in 1998. The appellant argued the contract lacked required formalities under the new law, while the bank contended the transaction was valid under the legal regime in force at the time of execution. The court ruled that the principle of non-retroactivity of laws protects contracts regularly concluded under previous regulations, rendering the nullity claim inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: Contracts regularly concluded under previous legal regimes remain valid and effective despite subsequent legislative modifications, precluding nullity claims based solely on the change in applicable rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10505/2019 R.G. proposto da : NERONI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIZZI FRANCESCO (VLLFNC75C08E783E) rappresentato e difeso dall'avvocato PIZZIRUSSO GERARDO (PZZGRD69B13E783G) -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO (SPNTMS58P09H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2220/2018 depositata il19/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Neroni Antonella ricorre per due mezzi, nei confronti della Banca Nazionale del lavoro S.p.A., contro la sentenza del 19 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Macerata di rigetto della sua domanda volta alla dichiarazione di nullità e/o al risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto, per il tramite della banca, di bond Argentina nell’anno 1998. 2.
― La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.
i) Violazione o falsa applicazione dell'art. 18 d. Igs. 415/96, nonché degli artt. 1325 1418 c.c., nonché dell'art. 7, commi 1 e 2 Reg. Consob 10943/1997, in riferimento alla nullità del (preteso) contratto quadro 10/12/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata è incorsa in erronea applicazione di norme di legge avendo ritenuto valido il contratto quadro del 10/12/1993, in quanto disciplinato dalla l. 1/1991 però abrogata dal sopravvenuto d.lgs. 415/96 in vigore al momento dell'ordine di acquisto del 16/06/1998.
La Corte di merito ha erroneamente applicato le suindicate norme da cui emerge la mancanza di accordo quadro conforme a quanto prescritto dall'art. 18 d. lgs. 415/96 e dall'art. 7, commi 1 e 2 Reg. Consob 10943/97. ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., degli artt. 17 e 18, comma 5 d.lgs. 415/1996 e degli artt. 5 e 6 Reg. Consob 10943/97, in tema di violazione degli obblighi informativi relativi all'operazione di acquisto del 16/06/1998, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte di merito ha fatto erronea o falsa applicazione di norme di legge in relazione all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'intermediario concernenti l'adempimento degli obblighi di condotta, nonché in riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 d.lgs. 415/96 e dagli artt. 5 e 6 Reg.
Consob 10943/97, in tema di carenze informative sulla natura e rischiosità dei titoli e sull'inadeguatezza dell'operazione del 16/06/1998. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Occorre premettere che la Corte territoriale ha accertato, in fatto, quanto segue: «La dedotta insussistenza di un contratto–quadro (almeno nei termini previsti dal D.Lgs. 58/1998) di copertura delle operazioni finanziarie effettuate sul rapporto intrattenuto dalla dott.ssa Neroni con la Bnl non assume nel caso di specie il discretivo rilievo attribuitole dall’appellante per il fatto che il T.U.F.
è entrato in vigore in data 01.07.1998 … dacché invece l’ordine di acquisto dei bond argentini in questione risulta indubbiamente datato 16.06.1998 … mentre il “contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta ordini concernenti valori mobiliari” è del 10.12.1993. Di modo che l’accordo circa l’investimento finanziario di cui si tratta appare legittimamente concluso sulla base non solo del citato ordine scritto del 16.06.1998, ma anche della scheda contrattuale sottoscritta … in data 10.12.1993». Col primo mezzo la ricorrente sostiene che «l’ordine di acquisto è contemporaneamente disciplinato da una duplice e (come si illustrerà tra breve) inconciliabile disciplina normativa, ovvero dal preteso contratto quadro governato da una normativa in vigore nel 1993 … nonché dai richiamati (e sopravvenuti) d.lgs. 415/96 e Reg.
Consob 10.943/97». Ma il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c., in applicazione del seguente principio: « In tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo non sono per tale sola ragione da considerarsi nulli» (Cass. 12 luglio 2022, n. 21993).
Val quanto dire che l’investimento del 16 giugno 1998 poggia sul contratto quadro del 1993 ed è come tale valido ed efficace secondo la disciplina applicabile ratione temporis. 4.2. ― Il secondo motivo è assorbito, dal momento che la violazione degli obblighi informativi con esso dedotta presuppon e l’applicabilità della disciplina richiamata in rubrica, che è invece inapplicabile secondo quanto precedentemente osservato. 9. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut