Italian court dismisses late filing appeal due to settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court issued an interlocutory order to remand the case after receiving a settlement proposal from the appellant. The appellant, a former bank executive, had previously won a lower court judgment for €75,000 regarding a one-time bonus, but the insolvent bank filed a late appeal. The court recognized the mutual agreement to drop the lawsuit and ordered the parties to formalize the withdrawal within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2751 bis, n. 1 c.c.; Art. 164 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement to withdraw the lawsuit, the court must remand the case to allow formalization of the act of renunciation, thereby resolving the procedural dispute without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 8706/2016 proposto da Banca MB spa in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Bruno Inzitari, elettivamente domiciliata in Roma Via di Ripetta 70 presso lo Studio dell’avv. Massimo Lotti, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Daverio e Salvatore Florio -ricorrente - contro dr. Piero Angelo Gnocchi, elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Serra 21 presso lo Studio dell’avv. Salvatore Alberto Rasi, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Marco De Bellis -controricorrente- avverso la sentenza nr. 912/2016 della Corte d’Appello di Milano depositata l’8/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/3/2016 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO CHE:
1. Piero Angelo Gnocchi proponeva ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo della Banca MB S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l’ammission e in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. del proprio credito , di € 75.000,00, oltre interessi legali,rivalutazione monetaria e spese , preteso a titolo di bonus una tantum riconosciutogli dalla banca durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in qualità di dirigente.
2. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, ma l’appello proposto da Piero Angelo Gnocchi contro ladecisione veniva accolto dalla Corte di Appello di Milano , che, con sentenza dell’8/3/2016, condannava Banca MB spa in liquidazione coatta amministrativa a pagare all’appellante la somma di € 75.000 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria. 3.Banca MB s.p.a. in liquidazione coatta ammnistrativa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi , cui Piero Angelo Gnocchi ha resistito con controricorso.
RITENUTO CHE: 1 In data 27/3/2023 è pervenuta nota del legale del controricorrente con la quale è stata deposit ata proposta transattiva formulata da Pietro Angelo Gnocchi, che prevede la rinuncia di Banca MB s.p.a al presente giudizio, accettata dalla controparte. 2 La causa va quindi rimessa sul ruolo dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la formalizzazione de l l’atto di rinuncia , riservandosi all’esito ogni provvedimento. PQM rinvia la causa a nuovo per gli incombenti di cui in motivazione Così decis