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Ordinanza — n. 18162/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes a detention order due to lack of proper police delegation and insufficient family ties reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18162/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed a peace judge's order validating the detention of a Moroccan national, finding the lower court failed to properly assess family ties. The applicant argued the detention order lacked the required signature from the local police chief and that his family situation warranted release. The court ruled that the peace judge unjustifiably ignored documented family circumstances and the procedural defect regarding police delegation.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 15 Directive 2008/115/CE; Art. 3, 4 D.Lgs. 286/1998: A detention order validating a deportation measure is void if the lower court fails to consider relevant family circumstances or suffers from a lack of proper administrative delegation.

Parole chiave

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detention order validation family ties assessment police delegation defect deportation measure review procedural nullity

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
CONDIDERATO CHE 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art.
Art. 111, 6° co., Cost.
la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art.
Art. 15, par. 2 e 4, Directive 2008/115/CE
111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr.
Art. 13 e 14 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt.
Art. 3 e 4, D.Lgs. n. 286/1998
CONDIDERATO CHE 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 19, D.Lgs. n. 286/1998
130/2020,che ha ampliato i casi di non espellibilità di cui all’art. 19 t.u.i.
Art. 14, 3° co., D.Lgs. n. 286/1998
la violazione dell’art. 14, 3° co., del d.lgs.n.
Art. 382, 3° co., cod. proc. civ.
In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021 va cassat o senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 83, 2° co., d.P.R. n. 115/2002
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).

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Testo completo

oposto da: FARAH SAAD, nato in Marocco i l 2 .1 0 .198 7 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Maurizio Veglio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Casale Strozzi, n. 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - c.f. 97149560589 - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore. INTIMATI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 1 8 . 6 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE1. In data 16.6.2021 il Prefetto di Milano emetteva nei confronti di Saad Farah, cittadino marocchino, decretodi espulsione; contestualmenteil Questore di Milanopronunciava nei confronti di Saad Farah ordine di trattenimentopresso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.All’udienza del 18.6.2021, fissata dinanzi al Giudice di Pace di Torino per la convalidadel trattenimento, Saad Farah si opponeva alla convalida. Deducevache era sposato con cittadina marocchina, con cui viveva a Milano e da cui aveva avuto due figlie; che aveva fruito di un permesso di soggiorno dal 2008 al 2020 per ricongiungimento familiare; che la moglie lavorava alle dipendenze di una cooperativa sociale.

Deduceva altresì che la richiesta di convalida del trattenimentonon recava la sottoscrizione del Questore di Torino, sicché era nulla. 3.Con provvedimento del 1 8 . 6 .2021 il Giudice di Pace di To r ino faceva luogo alla convalidadel trattenimento. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Saad Farah ; ne ha chiesto sullabase di tre motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torinonon hanno svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. CONDIDERATO CHE 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente.Deduce che ilgiudice di pace per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo apparentementein ordine alle specifiche censure – no n espellibilità alla stregua dei documentati legami familiari; difetto di delega del Questore - sollevate in sede di convalida.

Deduce che l’assolvimento dell’obbligo motivazionale viepiù si sarebbe imposto, siccome si versa in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale(cfr. ricorso, pag. 6). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame dello stato di convivenza in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 C.E.D.U. Premette che il decreto in data 23.8.2020,con cui il Giudice di Pace di Milano ha respintol’impugnazione esperita avverso il precedente decreto di espulsione, è antecedente al dec. leg. n. 130/2020,che ha ampliato i casi di non espellibilità di cui all’art. 19 t.u.i.

Indi deduce che innanzi al g .d.p. ha ritualmente allegato documentazione idonea - certificato di residenza, C.U.D. relativo agli anni 2019 e 2020 della moglie -a dar conto della sua vita privata e familiare, sicché il decreto di sua espulsione, presupposto del decreto di trattenimento, è illegittimo. Deduce dunqueche ha errato il g.d.p. a ritenere non era stata documentata alcuna circostanza rilevante exart. 19 del d.lgs. n. 286/1998. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 3° co., del d.lgs.n. 286/1998.

Deduce che nella specie la richiesta di convalida del suo trattenimento e la trasmissione dei relativi atti non sono state sottoscritte dal Questore di Torino ma dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione, persona non identificabile e che non risulta in alcun modo delegata;che i funzionari di polizia possono sostituirsi al questore nei soli casi previsti dalla legge. Deduce che al riguardo il g.d.p. nullaha argomentato. 9.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi. 10.Infatti il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto le circostanze allegateed i riscontri documentali forniti dal ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 3 –4, e memoria, pag. 4).

11. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021 va cassat o senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Cortecosì provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte S