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Ordinanza Interlocutoria — n. 18125/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders remand to lower court due to pending settlement negotiations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Qatar Airways' appeal against the Milan Court of Appeal's decision rejecting its claim for excess sub-concession fees. Both parties had submitted a joint request to suspend proceedings while engaging in settlement negotiations. Consequently, the court ordered a remand to the lower court to continue the case pending the outcome of these talks.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When parties jointly request a stay of proceedings for settlement negotiations, the court must order a remand to the lower court to allow the dispute resolution process to conclude.

Parole chiave

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settlement negotiations remand to lower court joint request for stay sub-concession fees aeronautical services dispute compensazione ed assistenza ai passeggeri indennizzo per rumore aeroportuale gestore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
i) con il nono motivo, la violazione, ex art. 360 nn.
Art. 112 c.p.c.
Art. 16 Direttiva 96/67/CE
Art. 102 TFUE
3 c.p.c., dell’art. 102 TFUE e del principio di effettività della tutela accordata dal diritto comunitario in base all’art.102 TFUE ;
Art. 9 l.192/1998
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.560/2021 R.G. proposto da : QATAR AIRWAYS, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MASSIMO (GRDMSM63P26F158M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAZZINI, 96, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARINA (RSSMRN59A43B354X) rappresentata e difes a dall'avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1242/2020 depositata il 21/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. :::::::::::::::::::::::::: Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1242/2020, pubblicata il 21/5/2020, ha respinto, in riforma della decisione di primo grado, le domande svolte da Qatar Airways-Linee Aeree del Quatar, società subconcessionaria di alcuni locali ad uso ufficio all’interno dell’Aeroporto di Malpensa, al fine di svolgere le proprie attività operative e di assistenza volo, nei confronti della concedente Società per azioni Esercizi Aeroportuale S.E.A, al fine di sentirla condannare alla restituzione in proprio favore della somma asseritamente versata in eccesso a, tra il gennaio 2023 ed il luglio 2008, titolo di canoni di subconcessione, più elevati rispetto a quelli determinati dall’ENAC con provvedimento del 4/10/2007 e già applicati da SEA ad alcuni operatori privilegiati, in violazione diretta dell’art.16 della Direttiva 96/6//CE ; -avverso la suddetta pronuncia la Qatar Airways propone ricorso per cassazione, notificato il 21/12/2020, affidato a nove motivi, nei confronti di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA (che resiste con controricorso, notificato il 28/1/2021, con ricorso incidentale condizionato in tre motivi); -la ricorrente principale lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1374, 1375 c.c., anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE; b;

b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1374, 1375 c.c., sotto altro profilo, anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE;

c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1337, 1338, 1374, 1375 c.c., sotto terzo profilo, anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE;

d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.102 TFUE, dell’art.16 Direttiva 96/67/CE, degli artt.1374, 1375 e 2597 c.c.;

e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 102 TFUE e del principio di effettività della tutela accordata dal diritto comunitario in base all’art.102 TFUE ;

f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 l.192/1998, 2033 c.c., 16 Direttiva 96/67/CE;

g) con il settimo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c. e degli artt. 9 l.192/1998, 2033, 16 Direttiva 96/67/CE, per omissione di pronuncia;

h) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1339, 1374, 1418, 1419, comma 2, 2697 c.c., 16 della Direttiva 96/6//CE e 102 TFUE ;

i) con il nono motivo, la violazione, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., in relazione agli artt.1339, 1374, 1418, 1419, comma 2, 2597 c.c., 16 Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE, per omissione di pronuncia; - la controricorrente propone ricorso incidentale condiziona to, lamentando:

a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 324 e 342 c.p.c.;

b) con il secondo motivo, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ex art.360 n. 1 c.p.c.;

c) con il terzo motivo, la violazione e(ì/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2935 c.c. ; Ritenuto che: -le parti hanno depositato il 24/5/2023 istanza congiunta di rinvio, in pendenza di serie trattative di composizione della controversia; -risulta opportuno disporre rinvio a N.R. stante la suddetta richiesta delle parti e la prospettata definizione transattiva della vertenza;

P.Q.M.

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