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Ordinanza — n. 18031/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal regarding late claim admission and preclusion exceptions in insolvency proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18031/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the bankruptcy trustee's appeal against an appellate court ruling that admitted a creditor's claim for unpaid wages and severance. The trustee argued the claim was time-barred and improperly formulated in an extinguished lawsuit, but the court found no valid preclusion issues since the trustee never contested the temporal scope of the debt. Consequently, the court upheld the admission of the privileged claim and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 429 c.p.c.: A late claim in bankruptcy proceedings is admissible if the trustee failed to raise temporal objections previously, and the court must quantify credits based on the original judgment's scope without altering the start date of valuation.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings privileged claim admission preclusion exceptions time-barred debt insolvency law compenso del curatore fallimentare retribuzione del curatore risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 394, comma 3, c.p.c.
– il giudizio di rinvio è infatti configurato dall'art. 394 c.p.c.
Art. 429 c.p.c.
–il terzo motivo deduce violazione dell’art. 429 c.p.c., in relazione agli artt.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02).
art. 112 c.p
–il secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 429 c.p
–il terzo motivo deduce violazione dell’art. 429 c.p.c., in relazione agli artt.
art. 394 c.p
– il giudizio di rinvio è infatti configurato dall'art. 394 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14723/2012
Cass. 22544/2014
Cass. 10259/2021
( ex multis , Cass. 10259/2021, 9470/2001), trattandosi della medesima data; 5.3.
Cass. 9470/2001
Cass. 522/2018
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20660/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO SAN GIUSEPPE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO (CFANTN46R28H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FUCCI SABATINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI SERGIO (FRRSRG36B13F839J)– sergioferrari@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2701/2019,depositata i l 20/05/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1.–con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvioda Cass. 11 gennaio 2018, n. 522, ha accolto parzialmente l’appello proposto da S abatino Fucci contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del Fallimento San Giuseppe s.p.a. (aperto nel 1999) per retribuzioni e TFR spettanti a seguito della dichiarazione di inefficacia de l licenziamento intimatogli dal curatore fallimentare in data 15/03/2002, e lo ha ammesso al passivo in via privilegiata per Euro 143.689,22 a titolo di retribuzioni ed Euro 12.372,52 a titolo di TFR, maturat i nel periodo dal 16/03/2002 al 31/07/2009, oltre rivalutazione monetaria dalla data di approvazione dello sta to passivo e interessi legali sull’importo annualmente rivalutato fino alla liquidazione dell’attivo; 1.1.

– in particolare, i giudici di appello hanno respinto l’eccezione del Fallimentoper cui il credito doveva essere limitato al periodo marzo 2002–novembre 2004 (come da un’ originaria domanda di ammissione al passivo) in quanto , né nel precedente grado di appello (conclusosi con il riconoscimento del maggior credito per il periodo ottobre 1999–luglio 2009), né in sede di legittimità, la curatela aveva « mai sollevato o reiterato questioni attinenti al quantumdel credito, o alle somme percepite aliunde dal Fucci, ovvero contestato il riferimento temporale del credito», sul quale si era perciò formato un giudicato implicito , tanto che la sentenza di questa Corte n. 522 del 2018 aveva stabilito, con effetto vincolante anche sulle premesse logico - giuridiche della decisione, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto «quantificare i crediti retributivi maturati successivamente al licenziamento del 15 marzo 2002 sino al luglio del 2009 nonché il trattamento di fine rapporto», escludendo solo il periodo intercorrente tra la data del fallimento e il licenziamento, in cui il rapporto di lavoro era rimasto sospeso, senza diritto a retribuzione e contributi; 2.

–avverso detta decisione il Fallimento San Giuseppe s. p . a . propone nuovamente ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui Sabatino Fucci resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 2.1.– con il primo motivo si denuncia v iolazione o falsa applicazione degli artt. 346, 371, 383, 384 e 394 c.p.c., sul rilievo che il Fallimento, quale parte integralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva l’onere di riproporre in sede di appello le istanze volte ad accertare in via istruttoria l’ aliquid perceptum o percipiendum, tenuto conto che la sentenza rescindente si era pronunciata solo sulla questione dell’ interpretazione dell’art. 72 legge fall. con riguardo alla pendenza del rapporto di lavoro; 2.2.

–il secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché il Fucci, con una prima domanda tardiva aveva limitato la pretesa al periodo marzo 2002-novembre 2004, sicché la corte territoriale aveva pronunciato ultra petita, senza che dalla sentenza di cassazione fosse emersa la necessità di prendere nel giudizio di rinvio conclusioni diverse da quelle originariamente rassegnate, ai sensi dell’art. 394, comma 3, c.p.c.; 2.3. –il terzo motivo deduce violazione dell’art. 429 c.p.c., in relazione agli artt. 52 e 92 legge fall., per avere la corte d’appello erroneamente riconosciuto la rivalutazione monetaria dalla data di approvazione dello stato passivo fino alla liquidazione dell’attivo, piuttosto che (testualmente) « fino alla domanda dell’avvenuto deposito dello stato passivo», in quanto anche per i crediti di lavoro ammessi a seguito di domanda tardiva il dies ad quem coincide sempre con il decreto di esecutività dello stato passivo reso ai sensi dell’art. 97 legge fall.; 3.

–il ricorso va rigettato; 4. – i primi due motivi , esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati; 4.1. – dalla sentenza di questa Corte n. 522 del 2018 risulta chiaramente che, con il primo ricorso per cassazione , il Fallimento aveva impugnato il riconoscimento in appello delle spettanze retributive maturate dal Fucci «per l'intero periodo dall'ottobre 1999 al luglio 2009», deducendo la violazione dell’art. 72 legge fall., poiché, in caso di ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto di un ordine di reintegrazione del giudice, si sarebbe dovuto aver riguardo «alla effettiva possibilità che la prestazione lavorativa possa essere offerta ed accettata, con la inevitabile conseguenza che alcun diritto economico possa conseguire qualora l'attività risulti cessata»; 4.2.

–quel motivo di ricorso è stato accolto solo con rig uardo ai crediti relativi al periodo di “sospensione” intercorso tra la dichiarazione di fallimento e il licenziamento, avendo questa Corte chiarito che, «una volta attuata la scelta dal curatore del Fallimento San Giuseppe Spa, realizzata mediante il licenziamento del Fucci il 15 marzo 2002, la curatela resta esposta alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di "inefficacia" del recesso per violazione della l . n. 223 del 1991, statuita con sentenza passata in giudicato», sicché «la diversità di regime nei due periodi, pur accomunati dalla mancanza di prestazione lavorativa da parte del Fucci, è giustificata»; 4.3.

– di qui il r invio alla corte d’ appello , in diversa composizione, affinché essa , « uniformandosi a quanto statuito » , provvedesse «ad ammettere il Fucci al passivo del fallimento quantificando i crediti retributivi maturati successivamente al licenziamento del 15 marzo del 2002 sino al luglio del 2009 nonché il trattamento di fine rapporto»; 4.4. – pare allora evidente che ogni eventuale questione concernente il periodo di effettiva debenza del credito era coperta da giudicato interno e che il giudice del rinvio era vincolato al dictumdi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.; 4.5.

– il giudizio di rinvio è infatti configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma(Cass. 27823/2018, 9868/2017) e, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass. 7091/2022 , 28734/202 2 , 20887/2018, 20981/2015); 4.6.

– tale rilievo è assorbente rispetto al fatto che sarebbe stato onere del Fallimento appellato, totalmente vittorioso in primo grado, manifestare in m odo specifico e univoc o la volontà di devolvere al giudice del gravame il riesame delle proprie istanze istruttorie, sulle quali il primo giudice non si era pronunciato , in mancanza dovendo le stesse intender si rinunciate, ai sensi dell’art.346 c.p.c. ( Cass. Sez. U, 7940/2019; Cass. 11653/2020, 25840/2021, 9844/2022, 2658/2023 ; nel rito del lavoro, Cass.19571/2020); 4.7. – esso è assorbente anche rispetto alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., fermo restando che la domanda tardiva limitata al periodo marzo 2002 - novembre 2004 cui fa riferimento il Fallimento ricorrente risulta in realtà formulata in un giudizio dichiarato estinto c o n la stessa sentenza di primo grado, trascritta in parte qua a pag. 9 del controricorso e che la preclusione stabilita d a ll’art. 394, comma 3, c.p.c., invocata nel secondo motivo, ha riguardo alla necessità di non prendere nel giudizio di rinvio conclusioni diverse da quelle originariamente rassegnate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e non certo in altro precedente giudizio , poi estinto (cfr.

Cass.14723/2012, 22544/2014); 5. –analoga sorte spetta al terzo motivo; 5.1. – non vi è dubbio che il credito in questione, in quanto sorto durante la procedura fallimentare, a seguito della declaratoria di inefficacia di un atto del curatore (licenziamento) con sentenza passata in giudicato, non abbia natura concorsuale,bensì di massa, e quindi prededucibile, come espressamente dedotto dal controricorrente in replica al mot ivo in esame , senza che però se ne possa trarre in questa sede alcuna conseguenza, posta la sua pacifica ammissione con la sola «collocazione privilegiata»; 5.2.

– lo stesso Fallimento ricorrente non contesta (non avendovi interesse) che si trattadi un debito di massa , ma si limita ad invocare la modifica del dies ad quem, in modo tale che, ove il motivo fosse accolto, la rivalutazione monetaria verrebbe riconosciuta «dalla data di approvazione dello stato passivo» ( dies a quo, invariato)fino al «decreto di esecutività dello stato passivo » (dies ad quem, modificato ), c on il risultato di una inaccettabile vanificazione di questa componente essenziale del credito, dovuta per legge ai sensi dell'art. 429c.p.c. ( ex multis , Cass. 10259/2021, 9470/2001), trattandosi della medesima data; 5.3.

– ritiene quindi il Collegio che, per come formulato, il motivo non possa trovare accoglimento, pur resta ndo ipotizzabile che la corte d’appello, una volta riconosciuta la sola collocazione privilegiata, volesse in realtà intendere «oltre rivalutazione monetaria alla» - e non “ dalla ” - « data di approvazione dello stato passivo», aggiungendo poi «ed interessi legali sull’importo annualmente rivalutato fino alla liquidazione dell’attivo», nel qual caso si sarebbe di fronte, semmai,ad un errore materiale; 6. – al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese in favore delcontroricorrente, liquidate in dispositivo; 7.

– ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 0.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princi