Court rules that payment method changes do not create revocability if commercial practice dictates the new method.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy partially allowed Guida s.r.l.'s appeal against a bankruptcy revocation action filed by Fioroni Ingegneria s.p.a. The lower court had deemed the switch from direct remittance to accepted drafts as anomalous due to the debtor's knowledge of insolvency. The Court reversed this, establishing that the normality of a payment act depends on whether the method is commercially accepted, not on subjective contract modifications. Consequently, the Court quashed the lower judgment and reinstated the bankruptcy proceedings against Fioroni Ingegneria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 d.lgs. 270/1999; Art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.: The normality of a payment act in bankruptcy revocation is an objective fact based on commercial practice, not a subjective change in contractual payment terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21135/2018 R.G. proposto da : Guida s.r.l., con sede in Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Cabato giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Fioroni Ingegneria s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Nardone, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Dominici giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 186/2018 depositata il 21/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2494/2014 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta, ex artt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67, comma 1, n.2, l. fall., da Fioroni Ingegneria s.p.a. in a.s. nei confronti di Guida s.r.l., condannava quest’ultima al pagamento in favore della procedura attrice della somma di € 426.510,58, oltre accessori e spese.
2. La Corte distrettualedi Perugia respingeva l’appello d i Guida s.r.l. avverso tale statuizione. Osservava – fra l’altro e per quanto di interesse – che la sent enza impugnata riportava una serie di circostanze che evidenziavano la piena conoscenza dello status decoctionisda parte dell’accipiens, tra cui l’ammontare esorbitante del debito scaduto e la modifica delle condizioni di pagamento (da rimessa diretta, ne l senso originariamente pattuito, a emissione di tratte accettate per complessive £. 825.939.640), avvenuta per decisione esterna di Ferrovie dello Stato in ragione della natura di fornitore strategico di Guida s.r.l..
Condivideva, inoltre, la valutazione già espressa dal primo giudice in ordine all’anomalia dell’atto, ricollegando tale carattere al mutamento delle pattuizioni contrattuali concernenti le modalità di pagamento(da rimessa diretta all’emissione di tratte accettate), che eranostate impost e da FF.SS., committente dei lavori di rifacimento di un tratto ferroviario appaltati a Fioroni Ingegneria s.p.a., per evitare il blocco delle forniture delle centine metalliche prodotte da Guida, indispensabili per la realizzazione dell’opera.
3. Guida s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 marzo 2018, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Fioroni Ingegneria s.p.a. in a.s.. La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria n. 25583/2020 depositata in data 12 novembre 2020 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., essendo necessario approfondire la questione sollevata con il quarto motivo di ricorso, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, sollecitando il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., perché la corte d'appello non ha tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1089/2010, pronunziata nei confronti di Guida s.r.l. e Fioroni Sistema s.p.a., che aveva statuito in merito a erogazioni diverse ma anteriori di qualche mese a quelle per cui è causa, riconducibili alla stessa convenzione di modifica delle originarie condizioni di pagamento.
Questa statuizione, oramai passata in giudicato ed opponibile anche a Fioroni Ingegneria s.p.a. quale cessionaria del ramo d’azienda di Fioroni Sistema s.p.a., ha accertato che gli stessi accordi oggetto del presente giudizio, tesi a modificare le modalità di pagamento pattuite in origine, non erano di natura tale da trasformare in pagamenti anomali dei mezzi normali di pagamento quali le cambiali tratte.
5. Il motivo è inammissibile. La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola diidonea certificazione exart.124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (cfr.
Cass. 6868/2022, Cass. 19883/2013, Cass. 22644/2004). La statuizione prodotta (in sede di appello e in questo giudizio) manca di questa certificazione e non è perciò idonea a fornire la prova del formarsi delgiudicato. Il giudicato, peraltro, quand’anche provato, non sarebbe valso a rendere opponibile la statuizione all’odierna controricorrente. Guida s.r.l. infatti, pur riconoscendo che la decisione fu pronunziata nei confronti di altro soggetto (Fioroni Sistema s.p.a.), non ha accompagnato la propria allegazione con l’indicazione dell’avvenuta produzione di alcun documento idoneo a giustificare l’asserzione che Fioroni Ingegneria s.p.a. fosse stata, quand’era in bonis, cessionaria del ramo d’azienda nell’ambito della cui attività il credito era maturato e la convenzione di modifica era avvenuta.
La censura manca, quindi, anche di autosufficienza nell’indicazione di un riscontro documentale che permetta di verificare che la sentenza in discorso abbia valore di cosa giudicata nei confronti di Fioroni Ingegneria s.p.a. in a.s., quale avente causa della parte nei confronti della quale la statuizione è stata pronunciata. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti e decisivi ai fini della dimostrazione della inscientia decoctionisdella ricorrente (costituiti: dall’avvenuta erogazione, pochi mesi prima del pagamento revocando, di un finanziamento di 50 miliardi di lire a Fioroni Ingegneria; dal fatto che la società all’epoca aveva in corso cinque grossi appalti; dall’inesistenza i n quel momento di protest i a suo carico; dalla titolarità in capo alla medesima società di un cospicuo patrimonio immobiliare, di valore tale da consentirle di concedere ipoteche per 125 miliardi di lire; dall’inesistenza di consistenti esposizionidebitorie), che la corte di merito aveva soltanto elencato ma non esaminato. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale ha deciso in ordine all’inscientia decoctionis dell’accipiens in virtù di presunzioni semplici, fondate su elementi dei quali non era stata accertata la gravità, precisione e concordanza alla luce dei fatti addotti dalla ricorrente con i motivi di appello.
7. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Spetta al giudice di merito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, valutare l'opportunitàdi fare ricorso alle presunzioni semplici (Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007, Cass. 1404/2001). Nel caso di specie, in cui gravava su Guida s.r.l. l’onere della prova della propria inscientia, la c orte d’appello ha ritenuto addirittura positivamente provata la scientia decoctionis. In questo modo i giudici distrettuali hanno reputato che le allegazioni dell’allora appellante fossero superate dalle altre circostanze espressamente valorizzate e risultassero, quindi, irrilevanti. A fronte di una simile comparazione fra gli elementi istruttori disponibili e della conseguente attribuzione di pregnanza decisiva a quelli ritenuti dimostrativi della conoscenza dello stato di insolvenza, i motivi in esame finiscono per contestare un accertamento di merito che competeva alla Corte distrettuale e non può essere rivisto in questa sede di legittimità.
8. Con il quarto motivo laricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.: la c orte d'appello – in tesi - ha erroneamente ritenuto che l'anomalia dei pagamenti fossedesumibile non dalle loro caratteristiche intrinseche ma, piuttosto, dalla modifica delle modalità in origine pattuiteper la loro esecuzione. Una simile interpretazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. si porrebbe in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui i mezzi normali di pagamento devono essere individuati in quegli strumenti comunemente accettati in base agli usi commerciali in sostituzione del denaro, fra i quali debbono essere senz’altro ricompresi gli effetti cambiari, a prescindere dalle finalità concernenti il loro utilizzo.
9. Il motivo è fondato. 9.1 La questione su cui la sesta sezione ha sollecitato una riflessione in sede di pubblica udienza riguarda la possibilità che l’anomalia dell’atto rilevante exart. 67, comma 1, n. 2, l. fall. possa consistere, come affermato dalla corte di merito, non tanto nelle caratteristiche oggettive del mezzo utilizzato, quanto nel suo mutamento rispetto alle originarie condizioni contrattuali. 9.2 La giurisprudenza di questa Corte, in passato,ha ripetutamente valorizzato, al fine dell’esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., il solo dato oggettivoconcernente le caratteristiche del mezzo utilizzato, ritenendo che possano essere considerati mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari (cfr.
Cass. 15691/2011, Cass. 649/2003, Cass.3082/1976, Cass. 2402/1976, Cass. 2945/1972). 9.3 Più di recente la sesta sezione di questa Corte (si vedano in questo senso Cass. 26241/2021 e Cass. 25725/2019) - pur ribadendo che la nozione di mezzo anomalo di pagamento, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato, e dopo aver osservato che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, exart. 1277 cod. civ., ed eventualmente l'assegno circolare) o, per contro, intrinsecamente anormali, perché la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività - ha evidenziato che esistono figure giuridiche che, in ragione dei tratti caratteristici della loro struttura, si prestano facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento (quali la datio in solutum e la cessione dei crediti pro solvendo) oppure, sull'opposto versante, del mezzo normale di pagamento (come le strutture ideate per «aumentare» i modi e i mezzi di pagamento che hanno incontrato il successo nella prassi degli affari, secondo quanto accaduto per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò), precisando, subito dopo, che “è importante notare, però, che si tratta sempre di valutazioni non già assolute … bensì relative: da misurare, dunque, con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime”.
In questa prospettiva interpretativa si è ritenuto che la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere «anormale» il pagamento intervenuto (Cass. 25725/2019). Allo stesso modo è stato osservato che le ragioni di un sopravvenuto mutamento nelle modalità di pagamento nel contesto di un rapporto contrattuale che dura da anni, come pure l'essersi o meno «consolidata» la nuova modalità, possono costituire circostanze di peculiare rilievo in ordine alla valutazione di anormalità dei pagamenti di cui si chiede la revoca (Cass. 26241/2021). 9.4 Questo collegio non condivide una simile interpretazione della norma.
L’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. prevede che siano revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento”. Il disposto normativo si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l’accipiens è messo a conoscenza dell’impossibilità dell’impresa di estinguere il debito normalmente.
La ragione per cui si è ritenuto che mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, siano soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione di essosta proprio nel fatto che il loro generale utilizzo non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens. Va inveceescluso che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell’anomalia del pagamento ai sensi all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie in esame fin tanto da attribuire all’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, come avvenuto nel caso di specie, valenza di elemento spia della anormalità dell’atto estintivo.
Ciò, innanzitutto, perché la lettera della norma impone– come detto - di avere riguardo a una caratteristica del “mezzo” di pagamento utilizzato intrinseca e capace di evidenziare lo stato di insolvenza. La valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare il tratto di anormalità del pagamento sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato nuovamente sul versante soggettivo , posto che la modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti (con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l’accipiens) è significativa, semmai, della scientia decoctionisdi quest’ultimo.
L’adozione di una simile linea interpretativa, peraltro, determinerebbe una relativizzazione delle caratteristiche proprie della condizione di anomalia e si presterebbe ad evidenti effetti distorsivi, in quanto in questa prospettiva si potrebbe attribuire carattere anomalo anche a forme di pagamento di comune e frequentissimo utilizzo nella pratica (si pensi, ad esempio, al caso inverso, in cui, in luogo di tratte o assegni bancari in precedenza accettati ma magari non andati a buon fine, sia richiesto il pagamento in via immediata a mezzo di bonifico) solo in ragione dell’intervenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite.
Un simile mutamento, piuttosto , assume oggi rilievo nell ’ambito della disciplina fallimentare riformata in termini di esenzione dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento(cfr. Cass. 27939/2020). Va pertanto affermato che nella disciplina dell’azione revocatoria fallimentare la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.
10. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto per la decisione nel merito della controversia, poiché è pacifico fra le parti che i pagamenti per cui è causa sono intervenuti nel biennio anteriore alla declaratoria dello stato di insolvenza di Fioroni Ingegneria s.p.a., questa Corte può decidere nel merito , ex art. 38 4 , comma 2, cod. proc. civ., e, in accoglimento dell’appello proposto da Guida s.r.l. contro la sentenza di primo grado, rigettare la domanda presentata nei suoi confronti exartt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67, comma 1, n. 2, l. fall., da Fioroni Ingegneria s.p.a. in a.s.. Il contrasto giurisprudenziale di cui è stato dato conto rispetto alla questione dirimente giustifica, ex art. 92, comma2, cod. proc. civ., l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello presentato da Guida s.r.l. avverso la sentenza n. 2494/2014 del Tribunale di Perugia, rige