Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; judgment extinguished with costs offset. Withdrawal extinguished the cassation appeal with costs offset.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant had previously sought to annul a second-instance judgment regarding a mortgage contract, but voluntarily renounced the appeal before the final ruling. Consequently, the proceedings terminated with the mutual offset of litigation costs as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391, 391-bis, 395 n. 4 c.p.c.: A withdrawal of appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, resulting in the termination of the judgment with the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
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SO Consigliere ORDINANZA sul ricorso15154/2022 proposto da: WINDOWMIST LIMITED, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Francesco Arnaud che la rappresenta e difende - ricorrente - contro DONEXT SPA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Giorgio Costantino che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore Vasta - controricorrente - nonchécontro RG 15154/22 Windowmist-Donext Est. Cons. Marulli ITALFONDIARIO SPA - intimata - avverso la sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 38331/2021 depositata il 03/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons. Dott.
Marco Marulli. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che con l'epigrafata ordinanza questa Corte, attinta dall'odierna ricorrente per la cassazione della sentenza di appello che aveva respinto la domanda della stessa intesa ad accertare la nullità di un contratto di mutuogarantito da ipoteca su immobili divenuti di proprietà della ricorrente, ha respinto il ricorso e disposto la condanna alle spese di giudizio della soccombente; preso atto del ricorso a questa Corte interposto dalla soccombenti avverso detta ordinanza ai sensi dell'art. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.; considerato che la ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso e che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. che vi ha apposto il proprio visto in atto di assenso; ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione delgiudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della