Italian court quashes expulsion order due to lack of reasoning on protection claim and family life violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an opposition to an expulsion decree against Cosmes Daniel. The applicant argued that the lower court failed to address his repeated international protection request and the potential violation of his private and family life under Article 19 of the Immigration Act. The court held that the lower judge's failure to consider these specific grounds constituted a legally relevant violation of law, requiring a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 286/1998; Art. 29 lett. b) d.lgs. n. 25/2008: An expulsion order is void if the lower court fails to address arguments regarding the applicant's right to remain based on a repeated protection request or violations of private and family life, as such omissions constitute a legally relevant violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 5964anno 2022 proposto da: Cosmes Daniel, rappresentato e difes o dall'avvocato Vittorio Sannover; ricorrente contro Prefetto della Provincia di Foggia; intimato avverso l’ordinanza n. 20/2022del Giudice di pace di Foggia, depositat a il giorno18 gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 marzo 2023 dal c onsigliere r elatore d ott. Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I –RG5964 /2022 camera di consiglio23.3.2023 1. — E’ impugnata per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Foggia con cui è stata respinta l’opposizione proposta da Cosmes Danielavverso il decreto di espulsione contro di lui emesso. 2.
― Il ricorso si fonda su di un motivo. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente oppone la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Deduce di aver documentato con attestato nominativo la proposizione di domanda reiterata di protezione internazionale . Lamenta inoltre che nulla aveva motivato il Giudice di pace quanto al divieto di espulsione inconsiderazione della documentazione prodotta, comprovante il proprio inserimento in Italia (estratto conto previdenziale dell’INPS, contratto di locazione e carta d’identità). 2.
― Il ricorso può ritenersi fondato nei termini che seguono. Il Giudice di pace ha dato atto, nella propria ordinanza, della proposizione, da parte di Cosmes , di una domanda reiterata di protezione internazionale, seguita a una prima domanda, respinta nel 2005, e a una seconda domanda che era stata rigettata nel 2018.Ha poi osservato che l’art. 29, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 ammette la reiterazione della domanda subordinandone l’ammissibilità a elementi, anche probatori, sempre che il richiedente non abbia potuto, senza colpa, produrli in precedenza innanzi alla commissione o davanti al giudice.
Ha rilevato che mancava la prova di un provvedimento di sospensione o di un permesso di soggiorno che legittimasse lo straniero a trattenersi in Italia; onde ― ha conclus o ― il Prefetto «altro non poteva fare che emettere il provvedimento opposto». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie applicativa di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 (convertitocon modificazioni da lla l. n. 132 del 2018), prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure Sez.
I –RG5964 /2022 camera di consiglio23.3.2023 reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass. 11 febbraio 2022, n. 4561). Ne discende che la proposizione della domanda fatta valere in questa sede non era idonea a precludere la pronuncia del provvedimento espulsivo.
E’ da rilevare, al contempo, che, a fronte della prospettazione, da parte del ricorrente, di ragioni potenzialmente fondanti il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 ― ragioni inerenti al rispetto della vita privata e f amiliare ― il Giudice di pace nulla ha osservato: sicché il provvedimento appare viziat o per quell'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevanteche ancora oggi assume rilievo in sede di legittimità(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.
Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).E’ vero che la rubrica del motivo non reca indicazione di una censura motivazionale:ma è altrettanto vero che nel ricorso per cassazione è svoltauna doglianza di tal fatta (cfr. in pa rticolare pagg. 20 s.); ed è noto che una erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310;
Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557). 3. ― L’ordinanza è dunque cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Foggia, in persona di altro magistrato, il quale regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Sez. I –RG5964 /2022 camera di consiglio23.3.2023 La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Foggia, in persona di altro magistrato. Così deciso