Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17680/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding unclear deadline for opposing compensation in expropriation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to the lower court for public hearing to resolve a procedural dispute. The municipality challenged the property owner's opposition to the expropriation compensation, arguing it was filed late and thus inadmissible. The court noted the lack of unified jurisprudence on whether the thirty-day deadline applies to oppositions against compensation determinations under the relevant decree. Consequently, the matter was sent back for further examination rather than a final ruling on admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54, comma 2, dPR n. 327/2001; Art. 27, comma 2, dPR n. 327/2001: When jurisprudence is divided on the applicability of the thirty-day deadline for opposing compensation in expropriation, the case must be remanded for public hearing to clarify the legal rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation compensation opposition deadline procedural admissibility lack of unified jurisprudence remand for public hearing property acquisition indemnity determination valore litigioso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54, comma 2, dPR n. 327/2001
Art. 27, comma 2, dPR n. 327/2001
Art. 42 bis, dPR n. 327/2001
RILEVATO che la signora Bardanzellu Marina Francesca ha agito, in sede di opposizione alla stima, al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo per l’acquisizione di aree di sua proprietà acquisite dal Comune di Olbia, ex art. 42-bis del dPR n.
Art. 34, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
42 bis del dPR 327/2001, ex art. 34 del d.l.
d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11687/2020
Cass. n. 11687/2020 in senso negativo; n.
Cass. n. 22298/2020
Cass. n. 9871/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22943/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI OLBIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI N 5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS (MZZLHR70H08L219U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARDANZELLU MARINA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato ASCIANO FRANCESCO (SCNFNC60R26H501R) rappresentato e difeso dall’avvocato TRULLU GIANFRANCO (TRLGFR54R10F841W) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn.480/2014 depositata i l 24/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che la signora Bardanzellu Marina Francesca ha agito, in sede di opposizione alla stima, al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo per l’acquisizione di aree di sua proprietà acquisite dal Comune di Olbia, ex art. 42-bis del dPR n. 327 del 2001, per realizzare parcheggi pubblici e una palestra comunale, reputando incongruo l’importo offerto di complessivi € 558273,10, in quanto asseritamente non corrispondente al valore di mercato dell’immobile; che l’adita Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con ordinanza del 24 gennaio 2019, ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’azione per decorso del termine di trenta giorni dal momento della comunicazione dell’offerta, ha determinato l’indennizzo alla data dell’acquisizione (ottobre 2014) in € 1209545,99, comprensivi dei danni non patrimoniali e da occupazione illegittima; che il Comune di Olbia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la Bardanzellu.

CONSIDERATO che con il primo motivo il Comune di Olbia denuncia la tardività dell’opposizione proposta dalla Bardanzellu con ricorso depositato presso la Corte di Sassari il 18 dicembre 2014, oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 1 settembre 2014 (data di ricezione della deliberazione comunale comprensiva della liquidazione delle indennità e della relazione di congruità della stima), in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 54 e 27, comma 2, del dPR n. 327 dell’8 giugno 2001, ritenute applicabili nella fattispecie in esame; che il suddetto motivo riguarda una questione sulla quale non si è formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità a proposito dell’applicabilità, in via estensiva o analogica, del regime di decadenza (ex art. 54, comma 2, dPR n. 327/2001, vigente all’epoca dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis del dPR 327/2001, ex art. 34 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111) o di inammissibilità (ex art. 29, comma 3, d. lgs. n. 150 del 1°settembre 2011, che non contiene richiami al già vigente art. 42 bis dPR 327/2001) per l’opposizione alla liquidazione dell’indennizzo se proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di acquisizione ex art. 42 bis (cfr.

Cass. n. 11687/2020 in senso negativo; n. 22298/2020 e n. 9871/2023 in senso affermativo); che la questione merita di essere approfondita in udienza pubblica.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazion