Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17654/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal of the lawsuit by the appellant, Milano Parquet s.r.l. The appellant had previously sued Caimi International s.r.l. and Gianni Alberto Caimi for damages and contract rescission, but the appellate court had already examined the merits regarding these specific defendants. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal of the appeal because the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater t.u. spese giust.: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's formal withdrawal, and no further unified contribution is due as this measure applies only to typical rejections or inadmissibility rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal formal withdrawal extinguishment of suit unified contribution procedural dismissal arretrati di locazione azione di contestazione azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater t.u. spese giust.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20334/2019R.G. proposto da Milano Parquet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Tommaso Ubertazzi , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, corso di Porta Ticinese, 60 -ricorrente - contro Caimi International s.r.l. -intimato - Caimi Gianni Alberto -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 5678 /20 1 8 , depositata il 18 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Milano Parquet s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositat a il 18 dicembre Oggetto: azione di responsabilità -rinuncia 2018, che ha dichiarato estinto il giudizio dalla medesima instaurato nei confronti della Caimi s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, di Maria Catia Caimi, di Simone Caimi, di Luca Caimi , di Stefano Caimi, di Luca Locatelli, di Paolo Pagani, di Giampao lo Pozzi, della Assicurazioni Generali s.p.a. e della Unipol Assicurazioni s.p.a. e ha respinto l’appelloper la riforma della sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva disatteso le sue domande avanzate ne i confronti della Caimi International s.r.l. e Gianni Alberto Caimi; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l ’atto introduttivodel giudizio l’odierna ricorrente, premessa la sua qualità di creditrice della Caimi s.p.a. (oggi, Caimi s.r.l.), aveva impugnato la delibera di messa in liquidazione di tale società e di approvazione del bilancio della stessa relativ o all’esercizio 2010 e aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni , nonché l a rescissione, l’inefficacia ex 2901 cod. ci v. o l’accertamento della simulazione del contratto di affitto di azienda concluso tra la Caimi s.p.a. e la Caimi International s.r.l.; -la Corte di appello ha dato atto dell’estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia ritualmente accettata,relativamente all’appello della Milano Parquet s.r.l. nei confronti di tutti gli appellati,con eccezione di Gianni Alberto Caimi e la Caimi International s.r.l., e, conseguentemente, ha esaminato nel merito il gravame limitatamente alle statuizioni del giudice di primo grado relative alle domande proposte nei confronti di questi ultimi; -a tal fine, ha chiarito che le domande formulate nei confronti di Gianni Caimi consistevano nel risarcimento dei danni per inadempimento della Caimi s.p.a. all’obbligazione del pagamento del corrispettivo per forniture effettuate dalla Parquet Milano s.r.l. e per mala gestio quale amministratore di fatto e socio di maggioranza della società debitrice, mentre le domande formulate nei confronti della Caimi International s.r.l. consistevano nel risarcimento dei danni per il predetto inadempimento contrattuale, nonché nella rescissione per lesione o nell’inefficacia exart. 2901 cod. civ. del contratto di affitto di azienda menzionato in precedenza; -ha, quindi, disatteso il gravame interposto relativamente nei confronti di Gianni Caimi e della Caimi International s.r.l. ritenendo non dimostrati gli elementi costitutivi delle fattispecie invocate; -il ricorso è affidato a otto motivi; -le parti intimate non spiegano alcuna difesa; -in data odierna, prima dell’inizio dell’adunanza fissata per l’esame del ricorso, parte ricorrente deposita atto di rinuncia agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - attesa la rituali tà della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dallaricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, in considerazione dell’assenza di attività difensiva delle parti intimate; -non ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, per cui non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(cfr.

Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudi