Cassation Court dismisses private hospital claims for extra-budget care costs against public health authorities. The court rules that public authorities implicitly reject costs exceeding budget limits. Consequently, unjust enrichment claims are inadmissible as the gain is 'imposed'.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Villa S. Anna SPA and Opera SPV SRL against a lower court judgment ordering them to pay for hospital services exceeding the assigned budget. The private hospitals argued that their contractual obligations extended beyond the budget, while the public health authorities contended that exceeding the limit constituted an imposed gain. The court held that by communicating the budget ceiling, the public authorities implicitly refused payment for extra services, rendering the alleged unjust enrichment legally impossible to claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1339 c.c.; Art. 2041 c.c.: When a public authority communicates a strict budget limit for services, it implicitly rejects any costs exceeding that limit; therefore, the resulting gain is considered 'imposed' and the action for unjust enrichment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18514/2017 R.G. proposto da: VILLA S. ANNA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MELE MARIA (MLEMRA62L43F537Y) -ricorrente- OPERA SPV SRL,elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PINGUE FILIPPO (PNGFPP61H24A783A) che la rappresenta e difende -ricorrente successiv o - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 1/L, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI MANUELA MARIA rappresentatae difesa dall'avvocato DELFINO LUCIANO MARIA ; -controricorrente- nonchécontro REGIONE CALABRIA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 891/2017 depositata il 16/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa La Casa di cura Villa S. Anna s.p.a. convenne l’Asl n. 7 di Catanzaro dinanzi al tribunale della stessa città chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dell’erogazione , nell’anno 2004, di prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di accreditamento col s.s.n., anche oltre il budget di spesa assegnato, in base alle obbligazioni assunte dall’Asl mediante l’art. 4 del contratto inter partes. Nella resistenza dell’Asl e della regione Calabria, terza chiamata in causa, il tribunale, dopo aver pronunciato ordinanza ex art. 186-bis cod. proc. civ. quanto alla sorte (infra budget ) non contestata, ha accolto la domanda per intero, condannando al pagamento sia l’Asl che la regione, in solido tra loro.
All’esito delgiudizio d’appello, nel quale era intervenuta la Opera SPV s.r.l. quale cessionaria del credito dell’attrice, la sentenza, impugnata da entrambe le parti soccombenti, è stata riformata mediante (i) declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione, (ii) declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento delle prestazioni erogate infra budget, (iii) rigetto delle ulteriori domande. Hanno proposto separati ricorsi la società Villa S. Anna e la società Opera SPV. L’Asp di Catanzaro ha replicato con controricorsoe memoria.
Ragioni della decisione I. -I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. II. –La società Villa S. Anna, ricorrente principale, denunzia col primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ. e degli artt. 1 e 3 della l.r. Calabria n. 29 del 2002, 2 della l.r. Calabria n. 51 del 2002, 14-bis della l.r. Calabria n. 8 del 2003, 1 della l.r. Calabria n. 2 del 2005, visto che diversamente da quanto opinato dalla corte d’appello la controversia non poteva essere risolta in basealle previsioni contrattuali e alla l.r. n. 30 del 2003, perché non riguardava le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale sebbene quelle di alta specialitàche, fin dal 2002 e per tutti gli anni successivi, erano state escluse dai tetti di spesa.
Aggiunge col secondo motivo una censura di violazione degli artt.2041 cod. civ., 1 e 3 della l.r. Calabria n. 29 del 2002, 2 della l.r. Calabria n. 51 del 2002, 14-bis della l.r. Calabria n. 8 del 2003, 1 della l.r. Calabria n. 2 del 2005, poiché in base alla normativa regionale la stipula dei contratti avrebbe dovuto costituire un adempimento necessario ai fini del riconoscimento delle attività sanitarie e delle conseguenti remunerazioni; sicché, essendo stato il contratto ritenuto non comprensivo della remunerazione delle prestazioni di alta specialità fuori dai tetti di spesa, le remunerazio ni avrebbero dovuto essere comunque riconosciute a titolo di indebito arricchimento dell’Asl, essendo state le prestazioni comunque utilmente acquisite per la loro particolare rilevanza.
III. – A sua volta la società Opera SPV , ricorrente successiva, denunzia in tre motivi:(i) un errore in procedendo ex artt. 100 e 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento dei compensi per le prestazioni erogate nel 2004; (ii) la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione al d.lgs. n. 502 del 1992, 4 e 11 del contratto stipulato tra la Casa di cura e l’Asl di Catanzaro e delle norme regionali in materia, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la stessa corte ritenuto che le prestazioni di alta specialità non fossero escluse dai tetti di spesa e dai volumi acquistati; (iii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, erroneamente ritenuta rinunciata.
IV. -E’ rilievo preliminare che la società Opera SPV è intervenuta in appello quale cessionaria del credito vantato dalla Casa di cura S. Annaai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ . La cedente non è stata tuttavia estromessa dal giudizio, non avendone fatta richiesta. La cessione del creditonotoriamente è attuativa del trasferimento del credito in capo al cessionario nella sua identità causale , e l’impugnata sentenza ha espressamente affermato che tale cessione doveva ritenersi inopponibile all’Aslper omessa notifica dell’atto. Su questo punto la sentenza non è stata impugnata.
Ne segue che il ricorso per cassazione della cessionaria Opera SPV è inammissibile per difetto d’interesse. Il giudicato interno sull’inopponibilità degli effetti della cessione renderebbela pronuncia in questa sede tale da non determinare, per la suddetta società, alcun effetto favorevole spendibile contro il debitore, nei cui confronti –in conseguenza del giudicato – essa non ha azione . V. - Va di contro esaminato nel merito delle censure svolte il ricorso principale della Casa di cura S. Anna , dal momento che per l’appunto codesta non ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
La casa di cura è e resta la parte legittimata a impugnare secondo la disciplina dell’art. 111 cod. proc. civ. D’altronde è pacifico che il debitore ceduto - dato il carattere astratto del negozio di cessione(v. per tutte Cass. Sez. 3 n. 13253- 06, Cass. Sez. 3 n. 8145-09) - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta semplicemente nel compiere un efficace pagamento liberatorio, ove dovuto. VI. -Il ricorso della casa di cura va tuttavia rigettato. Il primo motivo è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è sempre infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'Asle della regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni cd. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e il vincolo delle risorse pubbliche disponibili; sicché la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (v. ex aliisCass.
Sez. 3 n. 27608 - 19, Cass. Sez. 3 n. 26334-21). Ciò rende priva di rilevanza la distinzione tra prestazioni ordinarie e prestazioni di alta specializzazionesulla quale la ricorrente si attarda. VII. - Peraltro va anche osservato che a tale distinzione la ricorrente allude in contrasto con quanto accertato in fatto dalla corte territoriale, in ragione dell’affermazione, presente nella sentenza e insindacabile in questa sede se non sotto il profilo (non dedotto) della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, per cui quel la distinzione non aveva trovato riscontro neppure nelle clausole del contratto.
VIII. - Il secondo motivo è in fondato , anche se per una ragione diversa da quella ritenuta dalla corte d’appello.L’impugnata sentenza ha rigettato la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato evocando il principio per cui l’ azione può essere proposta in via subordinata rispetto aquella contrattuale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Il principio è consolidato (v. Cass. Sez. 3 n.6295-13 richiamata dalla corte territoriale, cui adde Cass. Sez. 3 n. 4492 - 10 e anche C ass. Sez. 2 n. 11682-18, Cass. Sez. 3 n. 14944-22) ma non è aderen t e al caso, giacché nella concreta fattispeciequel che ha costituito ostacolo all’accoglimento dell’azione contrattuale è stata la inidoneità del titolo non la questione della prova, stante la necessità del rispetto dei tetti di spesa. Quel che invece era (ed è) risolutivo per affermare l’inesistenza della condizione dell’azione di arricchimento è che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente anche e proprio la sua contrarietà a una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo rientrerebbe nel predetto limite.
Pertanto, l'arricchimento che la pubblica amministrazione in genere (o l’Aslnello specifico) consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto", che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 13884 - 20, Cass. Sez. 3 n. 36654-21). IX. -Corretta in tal senso la motivazione dell’impugnata sentenza, anche il secondo motivo del ricorso principale va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso successivo; condanna entrambe le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200.00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ult