Cassation court dismisses appeal regarding curator standing and anomalous loan restitution timing under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order dismissing the bankruptcy administrator's appeal against the Court of Appeal's decision. The lower court ruled that the curator lacked standing to sue the individual administrator for liability, limiting action to creditor rights, and found the loan repayment occurred too early to constitute an unjust enrichment. The higher court agreed with the procedural outcome, noting the need to clarify complex issues of curator standing and anomalous loan post-dating at a public hearing rather than on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033, 2467, 2497 c.c.: The court holds that the curator's standing is limited to creditor actions under Art. 2497, and that repayment occurring before the bankruptcy date generally negates unjust enrichment claims, reserving complex standing and post-dating issues for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.32864/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO DI METAL CHAIN SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA VASALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI ALFREDO (RTILRD71D30A515U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ROSA MARCO (DRSMRC58M18C957G) -ricorrente- contro ZANETTI PAOLO, TRAFILERIE VENETE SAS DI ZANETTI PAOLO E C, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI VINCENZO (CNCVCN63A16L103L) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCON MARCO (FRNMRC63H24L407Z) -controricorrenti- nonchè contro TRAFILERIE VENETE SAS DI ZANETTI PAOLO E C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3412/2019 depositata il 29/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Ritenuto che: Con sentenza nr 3412/2019 la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto dal fallimento Metal Chain s.r.l. in liquidazione avverso la pronuncia nr 2044/2017 del Tribunale di Venezia con cui venivano rigettate le domande proposte dalla società Trafilerie Venete di Zanetti Paolo C s.a.s. nei confronti di Zanetti Paolo. Riteneva in particolare corretta l’interpretazione data dal primo giudice laddove aveva negato al curatore la legittimazione dello stesso ad agire per la responsabilità del soggetto che avrebbe esercitato poteri di direzione e coordinamento e riconosciuto allo stesso unicamente la legittimazione all’esercizio dell’azione spettante ai creditore.
Osservava comunque che in baseall’art 2497 c.c. è il legislatore a prevedere che al curatore spetti l’esercizio dell’azione dei creditori e non anche quella dei soci, i quali mantengono la legittimazione ad agire nei confronti dell’ente che esercita la direzione anche in caso di fallimento della società eterodiretta. Riteneva che il Tribunale aveva correttamente escluso la ripetizione della restituzione del finanziamento anomalo erogato a Trafilerie Venete a Metl Chain nell’aprile del 2005 poiché avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata.
Considerava infatti che la restituzione del finanziamento non costituiva un indebito oggettivo ma un atto di adempimento. La Corte distrettuale negava poi l’applicabilità dell’art 2497 quinquies c.c. a Zanetti persona fisica il quale era amministratore di entrambe le società ed in forza dei poteri gestori che gli derivavano dalla funzione di amministratore, aveva deciso ed attuato le operazioni di finanziamento e di rimborso in oggetto. Osservava comunque che non trovando applicazione per quanto su detto l’art 2467 c.c. per le ragioni già su indicate la questione dell’art 2467 quinquies c.c. era priva di rilevanza.
Con riguardo poi al preteso esercizio da parte dello Zanetti di poteri di direzione e coordinamento della società di cui era socio di maggioranza e quindi dell’ipotizzata esistenza di una holding individuale evidenziava che la presenza di un socio dominante non è sufficiente per affermare l’esistenza di una holding di fatto. Da ultimo con riguardo alla richiesta formulata in via subordinata di condanna della società Trafilerie Venete s.a.s. e di Paolo Zanetti al risarcimento danni sofferto dalla società Metal Chain s.r.l. escludeva la sussistenza dei relativi presupposti per la mancanza di un illecito in quanto la restituzione del finanziamento costituiva l’adempimento di una obbligazione.
Avverso tale sentenza il fallimento Metal Chain s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso Paolo Zanetti e Trafilerie Venete s.a.s. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt 2497,2041 c.c. e dell’art 24 della Cost per avere la Corte di appello negato la legittimazione attiva della società a chiedere il risarcimento del danno da abuso dei poteri di eterodirezione, omesso esame di un fatto che ha formato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c..
Si critica l’affermazione del giudice del gravame secondo cui non sarebbe stato indicato l’interesse del curatore fallimentare ad agire per conto della società al fine di ottenere un risarcimento per i danni conseguenti all’abuso dei poteri di eterodirezione stante l’azione riconosciuta ai creditori. Si sostiene di aver fatto riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata richiamando esplicitamente l’ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Venezia che aveva respinto l’eccezione di legittimazione nonché le ordinanze emesse con riguardo al caso Ligresti e alla vigenza attuale dell’interpretazione autentica imposta dal D.lgs nr 78/2012.
Si critica poi l’affermazione in diritto secondo cui costituirebbe un inammissibile duplicazione di risarcimento riconoscere direttamente ai soci il ristoro della perdita di valore della partecipazione sociale e poi anche alla società il diritto alla reintegrazione del patrimonio, da cui dipende quel medesimo valore delle partecipazioni la cui perdita è già stata autonomamente risarcita. Si sostiene infatti che tale duplicazione non si potrebbe verificare se non si riconosce ai creditori e ai soci di minoranza di una società eterodiretta contro l’eterodiretta .
Si osserva in linea generale che l’azione risarcitoria promossa dai soci di minoranza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell’abusiva attività di eterodirezione deve ritenersi inammissibile quando la società si è già attivata eventualmente anche in sede giudiziale nei confronti della propria controllante al fine di ottenere un risarcimento conseguente a detta attività. Con un secondo motivo si denuncia la violazione per la non corretta interpretazione degli artt 2033,2467 e 2497 c.c. . Si afferma che l’art 2033 c.c. dovrebbe trovare applicazione non solo ove la causa manchi totalmente ma anche dove il pagamento indebito sia riferibile ad una ragione genetica nulla ed inefficace.
Si sostiene che nel caso della restituzione del finanziamento “anomalo” non verrebbe in essere un pagamento prima della scadenza bensì l’assenza di un elemento sostanziale (il mancato avverarsi della condizione legale dell’assenza di sovraindebitamento o di tensione finanziaria della società) perché possa configurarsi l’attualità del debito stesso di restituzione. Si precisa altresì che la postergazione legale dei finanziamenti “anomali” riguarda tutti i finanziamenti del genere, non solo quelli restituiti entro l’anno anteriore al finanziamento e deve essere assistita da una normativa che la salvaguardi Con un terzo motivo si deduce la violazione e la non corretta interpretazione degli art 2497, 2497 quinquies c.c. e per disapplicazione dell’art 1218 c.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.
Si censura in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il soggetto eterodirigente debba essere necessariamente una società o un ente e non una persona fisica sicchè in assenza di tale organismo non si potrebbe invocare l’art 2497 secondo comma c.c. Si sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Cass 2016 nr 26785 secondo cui nel caso di eterodirezione su base personale i requisiti della spendita del nome e della struttura organizzativa vanno valutati con “ minor rigore” perché in tali casi ben vi può esservi una organizzazione coincidente con quella delle tre società coordinate.
Si denuncia che in merito alla spendita del nome la Corte di appello avrebbe messo di considerare che Zanetti avrebbe esplicitamente speso il suo nome nell’operazione Weissenfels, prima di una assunzione di cariche amministrative nella newco che ne sarebbe stata protagonista. Con un quarto motivo si duole della violazione di legge per errata interpretazione degli artt 2467, 2497 e 2497 quinquies, 2043 ovvero 1218 c.c. e 216 l.f, Si sostiene che l’art 2467 c.c., nel prevedere la postergazione necessaria del finanziamento anomalo, introdurrebbe un divieto di rimborso fintantochè permanga la situazione di sovraindebitamento della società finanziata e la violazione di tale divieto integrerebbe un comportamento antigiuridico che se accompagnato dall’esercizio di poteri di direzione e coordinamento di società costituirebbe abuso della società eterodiretta fonte di responsabilità ex art 2497 cc. ed anche 2497 quinquies c.c. inquadrabile come responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c. o come responsabilità ex art 2043 cc.
Il Collegio ritiene che le tematiche introdotte con questo giudizio specie con riferimento alla questione della legittimazione attiva del curatore riconosciuta unicamente per l’azione dei creditori (art 2497 c.c.) e non anche nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell’abusiva attività di eterodirezione nonché la questione relativa al rimborso del finanziamento senza postergazione meritino un approfondimento ad una pubblica udienza per il ri