Cassation court dismisses appeal against bankruptcy opposition due to untimely filing under six-month statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Lufthansa Technik AG's appeal against a bankruptcy court ruling that rejected its opposition to the creditor list. The company argued procedural nullities but failed to prove it lacked knowledge of the bankruptcy proceedings. The court held that the six-month deadline for opposing the creditor list began when the list became executable, rendering the opposition filed in 2012 untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 98 L. Fall. 1942: The six-month period for opposing the creditor list runs from the date the list becomes executable, and failure to file within this time renders the opposition inadmissible, even if the court did not explicitly note the delay.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10679/2015 R.G. proposto da : LUFTHANSA TECHNIK AG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato VASCIMINNI MAURIZIO (VSCMRZ59D04H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FELICI ELENA (FLCLNE63S44D205Y), SANTARELLI MARINA (SNTMRN56T52H501F) -ricorrente- contro VOLARE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N 3/2008, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI, 103, presso lo studio dell’avvocato GIANESE GABRIELE (GNSGRL70S22H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 57916/2012 depositata i l 20/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Lufthansa Technik AG ricorre per quattro mezzi, nei confronti di Volare S.p.A. in amministrazione straordinaria, contro il decreto del 20 marzo 2015, con cui il Tribunale di Roma ha respinto la sua opposizione avverso la mancata ammissione al passivo di un proprio credito di USD 1.273.696,48. 2. ― Volare S.p.A. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità del decreto impugnato e/o del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c., per violazione degli articoli 95 e 96 della legge fallimentare e degli articoli 101 c.p.c. e 111 della Costituzione.
Il secondo mezzo denuncia nullità del decreto impugnato e/o del procedimento ex articolo 360, numero 4, c.p.c. per violazione dell’articolo 99, secondo comma, numero 4, della legge fallimentare e dell’articolo 111 della Costituzione. Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rilevabile ex articolo 360, numero 5, c.p.c., consistente nella produzione del contratto avvenuta sin dalla fase dell’insinuazione, e comunque violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. rilevabile ex articolo 360, numero 4, c.p.c. Il quarto mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e/o 132, numero 4, c.p.c., rilevabile ex articolo 360, numero 4, c.p.c.
RITENUTO CHE 4. ― Il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio. Lufthansa Technik AG si è insinuata al passivo della procedura con atto datato 15 dicembre 2008 per gli importi di € 647.114,35 e USD 1.273.696,48, e, a mezzo di lettera spedita il 13 luglio 2012, ha appreso che il giudice delegato, in data 1° giugno 2011 aveva reso esecutivo lo stato passivo nel quale era stato ammesso in chirografo il solo credito in euro, con la precisazione che l’importo indicato aveva formato oggetto di accollo liberatorio e quindi non avrebbe dovuto essere soddisfatto in sede di riparto.
La società ha dunque proposto opposizione allo stato passivo con atto del 27 settembre 2012, notificato alla procedura il successivo 16 ottobre 2012, dolendosi di essere stata di fatto pretermessa dalla fase di verifica del credito, non avendo avuto comunicazione dell’udienza fissata per laverifica e sollecitando l’ammissione del proprio credito come richiesto. Sul che il Tribunale ha provveduto con il decreto impugnato dichiarando cessata la materia del contendere in ordine al capo di domanda relativo alla richiesta eliminazione dello stato passivo del riferimento all’avvenuto accollo del credito e rigettando le ulteriori domande con compensazione di spese.
Ciò che rileva, per i fini della pronuncia di cassazione senza rinvio e conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione è il dato temporale: lo stato passivo è stato reso esecutivo in data 1° giugno 2011, l’opposizione allo stato passivo è stata proposta nel settembre-ottobre 2012. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, in tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’articolo 97 della legge fallimentare al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, si applica analogicamente alla opposizione ex articolo 98 della stessa legge il termine semestrale, decorrente dal momento in cui lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo, di cui all’articolo 327 c.p.c. (Cass. 28 marzo 2022, n. 9850), salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale (Cass. 10 maggio 2018, n. 11366;
Cass. 5 aprile 2017, n. 8869), circostanza nel caso di specie evidentemente non ricorrente, visto che Lufthansa Technik AG ha avanzato l’istanza di insinuazione al passivo di cui si è detto. Resta solo da aggiungere che l’inammissibilità dell’opposizione per tardiva proposizione della stessa, non rilevata dal giudice del merito va dichiarata in sede di legittimità e la relativa declaratoria adottata ai sensi dell’articolo 382 c.p.c. travolge il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione di merito (Cass. 15 maggio 1996, n. 4502;
Cass. 24 settembre 2002, n. 13881, entrambe concernenti la mancata rilevazione della tardività dell’appello, le quali esprimono un principio applicabile all’opposizione allo stato passivo, attesa la sua scontata natura impugnatoria). 5. ― È manifesta l’esigenza di compensazione delle spese del giudizio di legittimità, a seguito del rilievo officioso della tardività dell’opposizione allo stato passivo. Sussistono i presupposti processuali peril raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI cassa senza rinvio il decreto impugnato perché il processo non poteva essere proseguito e compensa le spese, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni