Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial acceptance of partner's exclusion claim in professional association dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Benedetto Sagona against the Palermo Court of Appeal's decision to partially accept his claims against former partners Giovanni Borsellino and Giovanni Di Cristina. Sagona argued for various procedural violations and factual errors regarding his share in the dissolved professional association 'Penta Ingegneria', while the lower court found the first-instance judgment legally sound despite its double-counting of a specific credit. The supreme court upheld the appellate ruling, emphasizing that the trial judge's evaluation of evidence and the negative finding on interest-free loans did not constitute a violation of law under Articles 115 and 116 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 2929 c.c.: The court's evaluation of evidence and the exercise of discretionary power in assessing facts do not constitute a violation of law when based on the contested arguments and available proof, even if the outcome is unfavorable to one party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dall’ing. Sagona Benedetto rappresentato e difeso da ll’ Avv. Maria Stella D’Amico , el ettivamente domiciliati presso ilsuo studio, in Palermo , via Libertà, 100 -ricorrente- Contro L’ing. Borsellino Giovanni e l’ing. Di Cristina Giovanni rappresentati e difesidal Prof. Avv. Michele Perrino e dall’Avv. Giuseppe S aguto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Sergio Lio , in Roma, viale Mazzini, 6 -controricorrenti- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Palermo , del 9.2 - 29.4.2019,n. 914/2019 , emess a nel giudizio r.g. n. 114 /20 14 , mai notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 .4 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: associazione tra professionisti Con sentenza n. 4270/2013, del 16-23 ottobre 2013, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta da Borsellino Giovanni e Di Cristina Giovanni, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su ricorso monitorio di Sagona Benedetto, socio escluso dallo studio professionale "Penta Ingegneria Sistemi Tecnologie di Giovanni Borsellino, Giovanni Di Cristina e Benedetto Sagona", avente ad oggetto il pagamento di € 30.737,74 (oltre accessori), quale credito vantato dal ricorrente nei confronti degli opponenti in qualità di ex componenti dell'associazione professionale successivamente disciolta, accertato in sede arbitrale come da procedimento instaurato dal medesimo Sagona.
L’arbitrato era stato promosso per ottenere la determinazione della quota di patrimonio netto dell’associazione spettante al Sagona escluso dalla stessa. Il Tribunale, altresì, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, dichiarava gli opponenti creditori di € 34.989,76 nei confronti del Sagona, quali corrispettivi pro quota di prestazioni imputabili all'associazione e dal Sagonaindebitamente trattenute . Sagona Benedetto ha proposto appello con i seguenti motivi:
1) errata individuazione della causale del credito ingiunto;
2) errata pronuncia di estinzione del medesimo credito;
3) prescrizione del credito azionato in via riconvenzionale dagli opponenti;
4) litispendenza della domanda riconvenzionale;
5) insussistenza del credito vantato dagli opponenti. La C orte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e dichiarava che gli ingg. Borsellino e Di Cristina fossero creditori d ell’ing. Sagona per € 32.884,7. La Corte riteneva che il credito vantato dal socio concorre a determinare il patrimonio netto dell’associazione, ma non si identifica con il valore pro quota del patrimonio medesimo che è il risultato di tutte le altre voci contabili attive e passive. Haritenuto, pertanto, che la sentenza di primo grado aveva penalizzato due volte il socio escluso computando il credito a suo sfavore due volte: la prima riducendo il valore della quota spettantegli e poi dichiarando estinto il credito con ilpagamento del valore monetario della quota.
Ha, però, escluso che la determinazione del credito spettante al socio escluso potesse coincidere con quanto determinato in sede arbitrale che aveva individuato tra le poste passive i debiti verso soci e poi li aveva ripartiti in parti eguali tra gli stessi. Accertava infine la presenza di crediti contrapposti tra le parti con un supero a favore degli appellati Borsellino Giovanni e Di Cristina Giovanni pari a € 32.884,7. L’ing.Sagona ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria. L’ing. Borsellino Giovanni e l’ing.
Di Cristina Giovanni hanno presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Iricorrenti deducono:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2949 c.c. in relazione all'art. 360, n.3 , c.p.c. per avere la Corte d'Appello applicato ai crediti nascenti dal contratto associativo azionati dal ricorrente in via riconvenzionale la prescrizione decennale anziché la prescrizione quinquennale (disattendendo Cass., n. 6636 /1987 ; Cass. , n.4628/1997, Cass.,n. 24410/2006; Cass., n. 8853 /2007 ; Cass. , n. 15964/2011; Cass.,n. 4032/ 19 91; Cass. , n.16500/ 20 04) . 1.1. La censura è infondata. L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese edalla gestione congiunta dei proventi (Cass., n.15694/2011;
Cass., n. 15417/2016).L’associazione professionale mutua da questo schema normativo la propria struttura fondandosi su contratto associativo che non si discosta dal modello codicistico. Nel consegue che può essere valorizzato al riguardo l’orientamento dal quale questa Corte non si è più discostata secondo il quale la prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro (Cass., n.2180/2016).Alla luce di questi principi non ha rilievo la dedotta iscrizione in apposito registro dell’associazione professionale, rilevando ai fini dell’applicazione del termine breve, soltanto la iscrizione nel registro ordinario.
2. Viol azione e falsa applicazione degli art t . 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. per avere la Corte d'Appello escluso presuntivamente che il ricorrente avesse effettuato "prestiti infruttiferi" all'associazione in assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e omettendo la valutazione degli altri elementi probatori risultanti dagli atti processuali (disattendendo Cass.,n.17720/2018, Cass., n. 6387/2018, Cass., n. 5374/2017;conforme Cass., n. 10973/ 2017 - Cass. , n. 9059/ 20 18 e Cass., n. 12248/2013).
La Corte ha rit enuto che il Sagona non aveva versato prestiti infruttiferi, facendo riferimento alla “contestazione”svolta dallo stesso che si riferiva, però , alla voce anticipazione spese. E all’assenza di altri elementi probatori anche indiziari di supporto. 2.1 La ce nsura è inammissibile perché mira ad una diversa e non consentita valutazione dei fatti, essendo circoscritta alla violazione di legge agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alla violazione dei parametri legali del processo probatorio presuntivo. Al riguardo va in primo luogo rilevato che in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.deve rilevarsi che la Corte d’Appello non si è fondata su prove non dedotte dalle parti e non acquisite al processo ma al contrario dei fatti acquisiti e della natura e contenuto delle contestazioni svolte dal ricorrente .
La violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; (Cass., n. 29867/2020; Cass., n. 16016/2021; Cass., n. 34786/2021).Nella specie, l a Corte di merito ha fondato la sua decisione sull’affermazione che il ricorrente non aveva offerto adeguata prova del credito ingiunto, poiché tale prova non poteva sussistere, così svolgendo valutazione insindacabile di fatto, con quanto accertato nel lodo arbitrale per una serie di motivazioni:
a) l’arbitrato aveva ad oggetto la determinazione della quota associativa dell’ing. Sagona al momento dell’esclusione;
b) che l’unica determinazione del lodo che fa stato tra le parti era la determinazione dell’ammontare complessivo dei debiti verso soci;
c) che la ripartizione interna determinata dall’arbitro non era condivisibile poiché lo stesso ing. Sagona aveva contestato l’inclusione della voce di debito relativa adanticipazione spese (e non fa riferimento soltanto alla voce prestiti infruttiferi cui estende il ragionamento). Elemento dal quale la Corte ha dedotto che lo stesso non avesse anticipato a tali fini alcunchè. In relazione alla violazione dell’art. 2929 c.c. deve rilevarsi che la Corte ha escluso il raggiungimento della prova dei fatti dedotti (la sussistenza di prestiti infruttiferi). Ne consegue che non vi è stato ricorso alla prova presuntivo, essendovi stato un accertamento negativo.3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna de i ricorrential pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.500 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p