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Ordinanza — n. 17471/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the non-existence of a notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for the alleged non-existence of a legal notification. The appellant argued that a mandatory payment order was invalid due to lack of service, yet did not reproduce the notification details or explain why it was legally nonexistent. Consequently, the court rejected the claim as too general and ordered the appellant to bear the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 6; Art. 188 disp. att. cod. proc. civ.: An appeal alleging the non-existence of a procedural notification is inadmissible if the appellant fails to reproduce the notification or explain the specific legal reasons for its non-existence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal non-existence notification specific grounds required payment order validity procedural defect validità dell'esecuzione credito contestato validità della cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 6, cod. proc. civ.
civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art. 366, primo comma.
Art. 188 disp. att. cod. proc. civ.
e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., “per la carenza assoluta- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass.
Art. 647 cod. proc. civ.
civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Art. 644 cod. proc. civ.
civ.), del decreto ingiuntivoda tale giudice dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione (art. 644 cod. proc. civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art.
Art. 145 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 228
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
art. 188 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., “per la carenza assoluta- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass.
art. 647 c.p
civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
art. 647 cod. proc. civ
civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
art. 644 cod. proc. civ
civ.), del decreto ingiuntivoda tale giudice dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione (art. 644 cod. proc. civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 14916 del 2016
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Testo completo

’avvocato Beatrice Vestri per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa lasua mandataria Juliet s.p.a., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty n. 23presso lo studio dell’avvocato Claudio Dragone che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; Curatela del fallimento della Nico Trasporti società cooperativa intimate avverso la sentenza n. 6877/2019 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 12 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere Marco Vannucci FATTI DI CAUSA1. In accoglimento della domanda proposta dalla Monte dei Paschi di Siena s.p.a., il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento della Nico Trasporti società cooperativa con sentenza pubblicata il 26 luglio 2017.

2. Con sentenza pubblicata il 12 novembre 2019 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla società Nico Trasporti per la revoca delladichiarazionedi fallimento. 2.1 Questa, in sintesi, è, per quanto qui ancora interessa,la motivazione alla base di tale decisione: la reclamante deduce che il decreto ingiuntivodi pagamento, contenente l’accertamento del credito legittimante la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a proporre istanza di fallimento, è invalido in ragione della inesistenza della relativa notificazione; il credito della banca nei confronti della reclamante è “definitivamente accertato”, non rilevando che costei prospettiuna futura richiesta di inefficacia, ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 29 settembre 2015”.

3. La Nico Trasporti società cooperativachiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivodi impugnazione.

4. Resiste con controricorsola Juliet s.p.a., in nome e nell’interesse della sua mandante Siena NPL 2018 s.r.l., cessionariapro soluto d i crediti in blocco della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per effetto di contratto con tale banca stipulato il 20 dicembre 2017.

5. Le intimate curatela del fallimento della Nico Trasporti società cooperativa e Monte dei Paschi di Siena s.p.a.non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la legittimazione della Monte dei paschi di Siena a richiedere il fallimento di essa ricorrente perché titolare di credito accertato con decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., “per la carenza assoluta- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass.

S.U., n. 14916 del 2016in tema di inesistenza di notificazione di attiprocessuali, “ricorre l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, così come può agevolmente rilevarsi dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”; il fatto che tale decreto sia stato dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione, ex art. 647 cod. proc. civ.,“concreta un’attività irrilevante che non può spiegare alcun effetto sanantedella inesistenza originaria della notificazione che travolge inevitabilmente lo stesso decreto e la sua giuridica validità ed esistenza”;è inoltre “pacifico”che Monte dei Paschi di Siena non ha notificato a essa ricorrente alcun precetto che avrebbe a lei consentito di proporre opposizione tardiva a tale decreto ingiuntivo avanti il giudice che l’atto emise ovvero avanti il giudice dell’esecuzione “deducendo vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo”.

2. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che la Monte dei Paschi di Sienas.p.a. ebbe a proporre istanza di fallimento della cooperativa ricorrente deducendo di essere a tanto legittimatadall’essere sua creditrice e che il proprio credito venne giudizialmente accertato dal Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo emesso il 20 gennaio 2015 e dichiarato esecutivo, per mancanza di opposizione della cooperativa (art. 647 cod. proc. civ.), il 29 settembre 2015. Premesso che la ricorrente – che pure afferma che la notificazione di tale decreto è giuridicamente inesistente - non deduce di avere chiesto , dopo avere ricevuto la notificazione dell’istanza di fallimento di tale banca,al Tribunale di Roma la declaratoria di inefficacia(in tesi, in applicazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ.), del decreto ingiuntivoda tale giudice dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione (art. 644 cod. proc. civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art. 366, primo comma. n. 6), cod. proc. civ.), in quanto la ricorrente non solo non riproduce nel ricorso la relazione di notificazione dell’atto in questione, ma neppure spiega in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe giuridicamente inesistente; limitandosi solo a ricavare tale affermazione “ dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”.

3. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla sola società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto alle parti intimateche non hanno svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nelpresente giudizio, liquidate: in euro duecento per esborsi ; ineuro settemila per compenso di avvocato, aumentati di spese forf etarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 luglio 2022. La presidente Magda Cristiano