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Ordinanza — n. 17461/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sole shareholder standing and procedural flaws in corporate liability cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17461/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by AB Car s.r.l. inadmissible, rejecting arguments regarding shareholder standing and procedural errors. The court upheld the lower court's finding that the company, not individual shareholders, holds the right to sue for corporate asset protection and that the defendant shareholder's conflict of interest was substantiated by specific factual evidence. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the underlying corporate liability dispute.

Regesto Legislator

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Art. 2476 cod. civ.; Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.: The right to bring an action for corporate asset protection belongs exclusively to the company, not individual shareholders, and factual findings regarding a shareholder's conflict of interest are not subject to appellate review absent clear error.

Parole chiave

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corporate liability shareholder standing conflict of interest Cassazione ordinanza procedural inadmissibility sospensione del diritto di voto in una società esclusione del socio gruppo di azionisti

Disposizioni normative citate

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Art. 2476 cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 2476 cod.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
22416); -pertanto, la mancata prospettazione di tali questioni dinanzi al giudice dell’appello osta ache le stesse possano essere dedotte in questa sede; -con il terzo motivo la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., n.
art. 2476 cod. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 2476 cod.
art. 100 cod. proc. civ
civ., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod.
art. 2479-ter cod. civ
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30204/2019R.G. proposto da AB Car s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Andrea Zoppini , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza di Spagna, 15 -ricorrente - contro Arengi Bentivoglio Antonella, rappresentata e difesa dagli avv. Diego Manente, Marcello Maggiolo e Stefano Coen, con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo , sito in Roma, piazza della Libertà, 20 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2839 /20 19 , depositata il 10 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la AB Car s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositat a il 10 luglio 2019 , di Oggetto: s.r.l.- delibera assembleare -socio in conflitto di interessi reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva annullato, su domanda della sociaAntonella Arengi Bentivoglio, la delibera dell’assemblea dei soci della predetta AB Car s.r.l.dell’8 maggio 2013 con la quale era stata negata l’autorizzazione all’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico Joseph Lot e, in solido con questi, del socio Fabrizio Arengi Bentivoglio; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice sul fondamento che le condotte addebitate all’amministratore Lot e al socio Arengi Bentivoglio , la cui responsabilità era invocata ai sensi dell’art. 2476, settimo comma, cod. civ., erano plausibilmente idonee a produrre un danno alla società e che, in sede di delibera, il socio convenuto si trovava in posizione di conflitto di interessi; - ha, quindi, disatteso il gravame interposto condividendo, sostanzialmente la valutazione del giudice di prime cure; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso Antonella Arengi Bentivoglio ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la società fosse legittima ta all’esercizio dell’a zione di responsabilità per mancata salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, benché, a seguito della riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, una siffatta legittimazione dovesse riconoscersi solo ai singoli soci, in via autonomaed esclusiva; - anche con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., sotto il diverso profilo della ritenuta competenza dell’assemblea dei soci a deliberare in ordine all’esercizio di una siffatta azione in luo go di quella degli amministratori; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono in ammissibili; - il giudice di primo grado , accogliendo la domanda dell’odierna controricorrente, ha dichiarato invalida la impugnata delibera assembleare (di non autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, nonché del socio corresponsabile ex art. 2476, settimo comma, cod. civ.) sul fondamento che la stessa era stata assunta con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi ed erapotenzialmente idonea ad arrecare danno alla società; - la valutazione effettuata dal giudice di merito investe anche le questioni, oggetto delle doglianze in esame, relativa alla sussistenza della legittimazione della società adesercitare una siffatta azione e alla competenza dell’organo assembleare del potere di autorizzarne la promozione, in quanto costituentipresupposto logico indefettibile della declaratoria di invalidità della delibera assembleare (Cass., 5 luglio 2013, n.16824;

Cass., 6 aprile 2012, n. 5581; Cass., 27 ottobre 2011, n. 22416); -pertanto, la mancata prospettazione di tali questioni dinanzi al giudice dell’appello osta ache le stesse possano essere dedotte in questa sede; -con il terzo motivo la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui non ha rilevato il difetto di interesse ad agire dell’attrice Antonella Arengi Bentivoglio, in quanto, laddove il socio Fabrizio Arengi Bentivoglio si fosse astenuto dalla votazione sull’assunto del suo conflitto di interessi, l’assemblea non avrebbe comunque potuto autorizzare la proposizione dell’azione di responsabilità per mancanza del quorum deliberativo; - evidenzia, sul punto, che il socio Fabrizio Arengi Bentivoglio era titolare di una quota pari al 50,25% del capitale sociale, per cui, stante la previsione dell’art. 2479, sesto comma, cod. civ., non derogata dall’atto costitutivo, del quorum deliberativo per le decisioni dei soci rappresentato dal voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, l’assemblea della società non avrebbe mai potuto validamente assumere una delibera di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità; -il motivo è infondato; -l’interesse a impugnare la delibera societaria sorge per il mero fatto che la stessa è stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessie si presenta idonea ad arrecare un danno alla società, per cui prescinde dal l’ipotizzata impossibilità per l’assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto – corrispondente alla volontà del socio impugnante –per mancanza del quorumcostitutivo laddove il socio in conflitto si fosse astenuto ; -infatti, la possibilità di adottare una delibera dal contenuto diverso è estranea alla fattispecie impugnatoria in esame e alla sua ratio, non incidendosull’interesse del socio alla caducazione della delibera, che è strumentale a evitare l’adozione di una decisione pregiudizievoleper la società in ragione del conflitto di interessi in cui versa il socio che con la sua partecipazione ha determinato l’approvazione d ella delibera medesimae che è un interesse distinto rispetto a quello che lo stesso può vantare all’adozione di una delibera di contenuto diverso rispetto a quella ritenuta invalida; - con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2479-ter cod. civ. , per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il conflitto di interessi in capo al socio Fabrizio Arengi Bentivogliosenza valutare puntualmente l’esistenza di un suo specificoe concreto interesse confliggente con quello della società ; -evidenzia, in particolare, la necessità che il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere la parte della delibera relativa all’azione da promuovere nei confronti dell’amministratore da quella relativa alla posizione del socio;-il motivo è inammissibile; -la doglianza censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che un conflitto di interesse del socio Fabrizio Arengi Bentivoglio fosse «in astratto» ravvisabile (pag. 8) , sostenendo che l’accertamento di una siffatta situazione andrebbe compiuta in concreto; -non prende, tuttavia, in considerazione il fatto che nello sviluppo della motivazione della decisione si dà conto delle specifiche operazioni realizzate in conflitto di interesse (mancata riscossione di un credito nei confronti della Nautica s.r.l., società di cui il predetto socio era fideiussore; concessione dell’utilizzo, per scopi personali, del parco auto della società in assenza di corrispettivo); - non si confronta, dunque, con l’accertamento operato dalla Corte territoriale la quale – al di là della terminologia utilizzata, effettivamente non univoca – ha evidenziato singole operazioni espressive di una situazione di effettivo conflitto di interesse del socio; - in ogni caso, l’affermazione del giudice di appello in ordine alla sussistenza della situazione di conflitto di interessi del socio Fabrizio Arengi Bentivoglio costituisce l’esito di una valutazione dellerisultanze probatorie che non è sindacabile in questa sede, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo riservato al giudice di merito l'apprezzame nto dell e font i di prova come dimostrative(o meno) del fatto che si intende provare ; - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari