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Decreto — n. 17458/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17458/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17458/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13855/2021 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori - Coopcostruttori S.c.ar.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Alessandra Scarcia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Ferrari n.12; - ricorrente – contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Transizione ecologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrenti e ricorrenti incidentali– contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Banca IFIS s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 374/21 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/02/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i e ricorrenti incidentali;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 17458/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13855/2021 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori - Coopcostruttori S.c.ar.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Alessandra Scarcia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Ferrari n.12; - ricorrente – contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Transizione ecologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrenti e ricorrenti incidentali– contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Banca IFIS s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 374/21 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/02/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i e ricorrenti incidentali;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento condono delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori inattività successiva alla sospensione mantenimento del contratto
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13855/2021 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori - Coopcostruttori S.c.ar.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Alessandra Scarcia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Ferrari n.12; - ricorrente – contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Transizione ecologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrenti e ricorrenti incidentali– contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Banca IFIS s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 374/21 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/02/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i e ricorrenti incidentali;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e ricorrenti incidentali;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 giugno