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Ordinanza Interlocutoria — n. 17387/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against Ministry of Interior regarding conflicting judgments on terrorism victim compensation. Ministry argues cassation judgment became final; victim claims appeal judgment prevails. Court rejects both interpretations. The court dismisses the appeal, ruling that the Ministry's argument regarding the finality of the cassation judgment is incorrect and that the appeal judgment, having become final, governs the case. The court rejects the Ministry's claim that the cassation judgment automatically became final despite the pending revocation request, and it also dismisses the victim's argument that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17387/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Interior appealed a lower court decision that had declared the Ministry's administrative act illegal and ordered compensation to a terrorism victim. The Ministry argued that a prior Supreme Court ruling had already become final, while the victim contended that the subsequent appellate judgment, which became final later, should prevail due to its later date. The court dismissed the appeal, ruling that the temporal criterion correctly establishes the later final judgment as the binding one, thereby rejecting the Ministry's claim that the earlier cassation judgment automatically became final.

Regesto Legislator

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Art. 324, 391 bis, 395 c.p.c.; When conflicting judgments exist, the temporal criterion determines which one is binding, rejecting the notion that a cassation judgment becomes final immediately upon issuance.

Parole chiave

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conflicting judgments temporal criterion passage into res judicata terrorism victim compensation cassation finality motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 360 nr. 4 c.p.c.
Art. 360 nr. 5 c.p.c.
Art. 65 r.d. nr. 12/1941
art 391 bis c.p
Il Giudice del gravame rilevava che proprio in base al disposto dell’art 391 bis c.p.c.
art 295 c.p
art 324 c.p
per avere la Corte di appello ritenuto che il disposto dell’art 324 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7431/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARTALI CARLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLI PAOLO; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1714/2019 depositata il 09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che: Con atto di citazione notificato in data 9.2.2005 Carla Bartali citava in giudizio il Ministero degli Interni avanti al Tribunale di Firenze chiedendo il riconoscimento dell’indennità e dei benefici previsti dalla l. 204/206. Il Ministero convenuto si costituiva istando per il rigetto della domanda. Con sentenza n.457/2008 il Ministero proponeva sia ricorso per cassazione sia appello avanti alla Corte di appello di Firenze.

Con pronuncia n. 5097/2015 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso del Ministero ed in totale riforma dell’impugnata pronuncia respingeva tutte le domande proposte da Carla Bartali. Il Giudizio di appello si concludeva con sentenza n. 1001 del 13.6.2014 di conferma della pronuncia di primo grado. Tale pronuncia resa dal Giudice del gravame diveniva irrevocabile in data 28.7.2015. La sentenza n. 5097/2015 della Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte di appello di Firenze entrambe passate in giudizio decidevano le medesime questioni in termini contrastanti.

La prima stabiliva che al caso in esame era applicabile lo speciale procedimento previsto dagli art 11 e 12 della l. 206/2004 che attribuisce al giudice ordinario un sindacato giurisdizionale che per necessità e snellezza esclude l’appello e prevede unicamente il ricorso per cassazione. La Corte di appello rilevava invece che lo speciale procedimento previsto dalla normativa speciale si riferisceunicamente alle ipotesi eccezionali- qui non ricorrenti - di previo accertamento della sussistenza e del grado di lesività degli atti di terrorismo cosicchè quando manchi tale previo accertamento le vittime del terrorismo possono far valere i loro diritti con l’azione avanti al Giudice ordinario anche avverso la sentenza di primo grado.

La Corte distrettuale riconosceva alla luce della disposta consulenza medica il nesso causale fra lo stress conseguente all’attentato stragistico e la sclerosi multipla emersa dopo la decisione della Commissione medica ospedaliera ed oggetto della domanda di aggravamento proposta legittimamente da Carla Bartali nei termini previsti dall’art 14 l. 2006/2004. Con ricorso del 22.6.2016 Carla Bartali sulla premessa che la materia dovesse essere definita alla luce della decisione presa dalla Corte di appello di Firenze con la pronuncia nr 1001/2014 passata in giudicato in data 29.7.2015 successivamente a quella della Corte di cassazione divenuta irrevocabile in data 17.7.2015 adiva il Tribunale di Firenze chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità del decreto nr 78 del 16.5.2016 emesso dal Ministero con cui era stato revocato il precedente provvedimento nr 360/2014 e per l’effetto venisse emessa statuizione di condanna a carico dell’Amministrazione convenuta al pagamento dei ratei dovuti all’attrice dalla revoca al ripristino.

Con sentenza nr 1918/2018 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda compensando le spese di lite. Avverso tale pronuncia il Ministero degli Interni proponeva appello avanti alla Corte di appello di Firenze che lo respingeva. Il Giudice del gravame rilevava che proprio in base al disposto dell’art 391 bis c.p.c. si evinceva in virtù di una interpretazione letterale , coerente con l’impostazione sistematica, che la sentenza della Corte di cassazione nonostante sia soggetta al rimedio della revocazione, nascono giàformalmente come passate in giudicato in quanto nella formulazione applicabile ratione temporisprevedevano che la pendenza del termine per la proposizione del ricorso per revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di cassazione sia nel caso di rigetto del ricorso che nel caso di accoglimento del ricorso senza rinvio, la cui pronuncia andrà a sostituirsi a quella impugnata.

La Corte di appello, richiamandosi poi all’orientamento della Suprema Corte secondo cui per dirimere un contrasto fra giudicati aventi il medesimo oggetto deve farsi applicazione del criterio temporale e ciò anche nel caso in cui il giudicato formatosi antecedentemente riguardi una pronuncia della Corte di cassazione in quanto la funzione nomofilattica attribuita a quest’ultima deve cedere il passo alle inadempienze delle parti che, come nella specie, non abbiano esperito i mezzi loro consentiti ( istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. revocazione), rilevava l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia del giudice di appello in epoca successiva a quella della Corte di cassazione .

Avverso tale sentenza il Ministero degli Interni propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste Carla Bartali con controricorso eccependo la tardività del ricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 324-391 bis e 395 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il disposto dell’art 324 c.p.c. trovi applicazione unicamente alla pronunce di primo e di secondo grado e che le sentenze della Corte di cassazione non possono passare in giudicato perché nascono già con quella qualifica.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art 65 r.d. nr 12/1941 in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello risolto il contrasto di giudicati sulla base del criterio temporale anzicchè sulla base di un criterio funzionale, imperniato sulla funzione nomofilattica affidata al giudice di legittimità. La Corte rileva l’opportunità in relazione alle tematiche trattate di rimettere la