Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17333/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal where bank's failure to inform about investment risks invalidates liability exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal against a lower court judgment that had granted a bank liability exemption based on a specific investment operation. The appellant argued the bank failed to disclose the true Argentine situation, but the court found this reasoning ignored the bank's duty to inform about investment suitability and risks. Consequently, the court held that the lower court's conclusion contradicted established legal principles regarding the intermediary's informational obligations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 116-bis TUB; Art. 124 TUB: The court establishes that a financial intermediary cannot exempt itself from liability by claiming the client knew the risks, as the duty to provide adequate information is fundamental to the client's investment decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
financial intermediary liability duty to inform investment suitability liability exemption client disorientation TUB provisions regulatory compliance

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116-bis TUB
Art. 124 TUB

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022
Cass. 18153/2020
19891 del 20/06/2022; Cass. 18153/2020; Cass.20617/2017; v.
Cass. 20617/2017
Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023
anche: Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022; Cass. 18153/2020; Cass.20617/2017; v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023). Ne consegue che affermare, come fatto dalla Corte di appello e senza alcuna valutazione delle prove eventualmente acquisite in giudizio sul punto qui in discussione, che “non può imputarsi alla banca di non aver rappresentato agli appellanti la reale situazione argentina, ben nota al pubblico” e che “… non è dato comprendere quali possano essere state le informazioni omesse dalla banca …”, essendo “la rischiosità dell’investimento … piuttosto legata alla possibilità del default dell’emissione obbligazionaria; ipotesi del tutto inedita al momento dell’investimento …” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), significa in realtà porsi in aperto contrasto, oltre che con i chiari indici normativi (anche di natura regolamentare) sopra ricordati, anche con i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità nella materia qui in esame, per come da ultimo menzionati (e qui riaffermati). 5.6.3 Ma a ciò va aggiunto – e qui si evidenzia un chiaro salto logico, che inficia la sentenza impugnata anche per il denunciato vizio motivatorio – F i r m a t o D a :

P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3