Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17300/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses investor's claim for damages regarding Argentine bond information duties due to lack of causal link.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Alfio Pappalardo's appeal against a lower court ruling that denied his claim for damages based on the bank's failure to provide specific investment information. The court found that although the bank violated information obligations, there was no causal link between this violation and the investor's alleged losses because he had previously purchased similar high-risk Argentine bonds. Consequently, the court held that the appellate court's decision to deny causation was legally sound and consistent with established jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998; Art. 21 t.u.f.: The violation of information duties by a financial intermediary does not automatically generate liability for damages if no causal link exists between the violation and the investor's loss, particularly when the investor's portfolio history demonstrates a known propensity for such high-risk assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
financial information duties causal link damages Argentine bond investment intermediary liability investor risk profile prestito in obbligazioni banca notificatrice obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28, second comma, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
era subentrata, dell’obbligo informativo di cui all’art. 28, secondo comma, Reg.
Art. 21 t.u.f.
Art. 1218 and 2697 cod. civ.
Art. 115 and 116 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
nel rapporto controverso, proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi; - avverso tale ricorso incidentale Pappalardo Alfio resiste con controricorso;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7941/2019R.G. proposto da Pappalardo Alfio, rappresentato e difes o dagli avv. Dario Seminara e Vincenzo Sanfilippo, con domicilio eletto presso lo studio legale Seminara Associati, sito in Catania,viale XX settembre, 43 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro Banco BPM s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Tito Monterosso, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Caio Mario, 8 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 66 /201 9 , depositata il 15 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: intermediazione finanziaria RILEVATO CHE: -Alfio Pappalardo propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 15 gennaio 2019, di reiezione del suo appello avverso la sentenza d el locale Tribunale che aveva respinto la domand a di risarcimento del danno per inadempimento daparte della Banca Popolare di Novara s.p.a., nei cui rapporti la Banca Popolare soc. coop. era subentrata, dell’obbligo informativo di cui all’art. 28, secondo comma, Reg.

Consob 1° luglio 1998, n. 11522, in relazione all’acquisto di obbligazioni della Repubblica argentinaeffettuato nel 2000; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva disatteso la domand a dell’att ore in ragione del fatto che l’acquisto dedotto in giudizio era adeguato rispetto al suo profilodi rischio, avuto riguardo alla propensione al rischio medio/alta dell’investitore, alla sua conoscenza del titolo per averlo acquistato in precedenza e alla scarsa incidenza dell’operazione sul complessivo profilo di rischio degli investimenti; - ha, qui ndi, disatteso il gravame osservando che, pur in presenza di una violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, non sussisteva il necessario nesso di causalità tra siffatta violazione e il danno lamentato, atteso che l’investitore aveva già acquistat o titoli analoghi e che non gravava sull’intermediario un obbligo di attivarsi per favorire il disinvestimento dei titoli in ipotesi di verosimile default dell’emittente; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso la Banco BPM s.p.a., nelle more subentrata alla Banca Popolare soc. coop. nel rapporto controverso, proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi; - avverso tale ricorso incidentale Pappalardo Alfio resiste con controricorso;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo il r icorrent e principale denuncia la violazione degli artt. 21 t.u.f, 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 , 1218 e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnataescluso la sussistenza del nesso di causalità in ragione del profilo di rischio medio-elevato dell’investitore pur in presenza dell’inosservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione sullo stesso gravanti; -evidenzia, altresì, che la banca aveva omesso di produrre in giudizio il profilo di rischio, che l’obbligo informativo in ordine all’adeguatezza dell’operazione non viene meno in presenza di un investitore speculativo e che la valutazione di adeguatezza dell’operazione era stata effettuata prendendo in considerazione altri acquisti di titoli analoghi effettuati nell’anno precedenti benché anch’essi non preceduti dalla doverosa informazione; -il motivo è infondato; - posto che grava sul l’ investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario degli obblighi informativisul medesimo gravanti e il danno derivante , è consolidato principio di questa Corte quello per cui dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, che, tuttavia, è suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; - tale prova non può , peraltro, consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi devepoter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596;

Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); - orbene, nel caso di specie , la Corte territoriale ha rilevato che l’investitore aveva già acquistato il medesimo titolo nel 1999, ossia nell’anno precedente all’acquisto dedotto in giudizio, in due occasioni, rispettivamente per 10.000 e215.000 nominali; - ha, quindi, valorizzato tale circostanza al fine di ritenere sia che l’operazione in oggetto fosse adeguata, sia che non sussistesse il necessario nesso di causalità; - ciò posto, si osserva che l’acquisto delle obbl igazioni emesse dalla Repubblica argentina in epoca successiva a quelli operati l’anno precedente aventi ad oggetto le medesime obbligazioni costituisce un elemento fattuale nient'affatto generico eindicativo della propensione dell’investitore ad acquisire inportafoglio proprio quei titoli ; - pertanto, la statuizione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso di causalità si presenta coerente con il richiamato principio giurisprudenziale e, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata sul punto; - inammissibile è, poi, il profilo di doglianza vertente sulla considerazione che anche tali precedenti acquisti si erano conclusi senza che l’intermediario avesse assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti, atteso che su tale assunto non è caduto l’accertamento del giudice di merito il quale, anzi, ha osservato di non poter esaminare la questione prospettata in quanto proposta solo nel corso del giudizio di appello e, dunque, tardivamente; -con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1223 e 2697 cod. civ., nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancanza di riscontro dell’esborso finanziario relativamente a n. 160.000 delle obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina complessivamente acquistate dall’investitore nell’anno 2000 e alla omessa valutazione delle prove documentali; - con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione al contestato conferimento da parte dell’investitore del mandato per l’acquisto dei titoli in oggetto; - con l’ultimo motivo si critica la sentenza impugnata per « vizio de lla motivazione, violazione e falsa applicazione della legge … in relazione all’assunto che l’informativa deve essere resa all’investitore per iscritto e non può essere offerta verbalmente … nonché in relazione al rigetto della articolata prova per testi …finalizzata a comprovare la informativa resa alla cliente [sic] dalla Banca …»; -il ricorso incidentale, il cui esame risulta subordina to all’accoglimento del ricorso principale, va qualificato quale ricorso incidentale condizionato e va dichiarato assorbito a seguito del rigetto dell’impugnazione principale; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma 1-