Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy creditor admission due to lack of certain transfer date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a bankruptcy tribunal's refusal to admit a creditor as a successor to an extinct company. The tribunal rejected the claim because the private credit transfer agreement lacked a certain date, making it unopposable to the bankruptcy estate. Although the court corrected the reasoning regarding the liquidator's presumed waiver, it ultimately upheld the rejection because the successor failed to acquire the disputed rights before the original company's liquidation and deregistration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704, comma 1, cod. civ.; Art. 96, comma 5, l.fall.: A private assignment of claims without a certain date is unopposable to a bankruptcy estate; consequently, a successor company cannot acquire the assigned rights if the original debtor's assets were liquidated and deregistered prior to the assignment's perfection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vvocato Paolo Panariti,rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Minella per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal notaio Francesco Maria De Iorio, di Roma, il 10 maggio 2016, Rep. n. 3167 ricorrente contro Curatela del fallimento della Ciao Ciao Retail s.r.l.; Mc King s.a.; SER.FID. Italiana Fiduciaria di Revisione s.p.a. intimate avverso il decreto emesso il 12 aprile 2016dal Tribunale di Verbania.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2021 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.La Mc Clark Italia s.r.l. propose avanti il Tribunale di Verbania opposizione al decreto con cui il giudice delegato al fallimento della Ciao Ciao Retail s.r.l. aveva rigettatola sua domanda di ammissione al passivo di tale procedura per dedotti crediti: da prezzi di merci a suo tempo vendute dalla ricorrente a Ciao Ciao Retail e da questa non pagati; da restituzione di danaro dato a tale società in esecuzione di “prestito obbligazionario mai formalizzato”.Il procedimento di opposizione venne interrotto in ragione della (dichiarata) estinzione dell’opponente Mc Clark Italia conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese dopo l’approvazione del relativo bilancio finale di liquidazione (art. 2495 cod. civ.).
Il procedimento venne riassunto da Matteo Agresta, già socio di Mc Clark Italia,anche nella sua qualità di “sostituto processuale per legge” di MC King s.a., cui la società estinta aveva ceduto il credito con scrittura del 23.12.2014, prima di cancellarsi dal R.I. Dopo la riassunzione intervenne volontariamente nel procedimento la Mc King s.a. chiedendo di essere essa ammessa al passivo della procedura in quanto cessionaria dei crediti in contestazione. 1.1 Con decreto depositato il 12 aprile 2016 il Tribunale di Verbania rigettò l’opposizione.
Queste sono, in sintesi, le motivazioni alla base della decisione: l’intervento di Mc King s.a. è “inammissibile” in quanto l’atto di cessione dei crediti non ha data certa e, dunque, non è opponibile al fallimento della cessionaria Ciao Ciao Retail; nel riassumere il procedimento Matteo Agresta ha depositato atto di cessione di crediti “munito di data certa (23.12.2014), ma sottoscritto unicamente dalla cedente Mc Clark Italia s.r.l. in liquidazione e non dal cessionario”; con la conseguenza che tale atto “non è pertanto idoneo a documentare il perfezionamento della cessione del credito nella predetta data, sicché deve ribadirsi l’assenza di una cessione del credito con data certa opponibile al fallimento”; la domanda di ammissione di Mc Clark Italia al passivo della procedura è da rigettare dovendosi ritenere che lasocietà abbia rinunciato alla propria pretesa avendo concluso, nel corso del giudizio di opposizione, le operazioni di liquidazione del proprio patrimonio con conseguente sua cancellazione dal registro delle imprese, alla luce del principio di diritto affermato da Cass. n. 25974 del 2015; in ogni caso, l’opposizione è infondata quanto ai crediti in contestazioni anche per le ragioni nell’atto specificamente illustrate.
2. Matteo Agresta chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione.
3. Le intimate curatela del fallimento della Ciao Ciao Retail s.r.l., Mc King s.a. e SER.FID. Italiana Fiduciaria di Revisione s.p.a. non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato -nella parte in cui afferma che con l’estinzione,avvenuta nel corso del giudizio avente per oggetto l’accertamento dei crediti oggetto della sua domanda di ammissione al passivo del fallimento, Mc Clark Italia avrebbe rinunciato all’opposizione– perché caratterizzato da “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2927 cod. civ. con riferimento agli effetti della estinzione della società rispetto ai procedimenti pendenti nei quali la stessa sia parte costituita”, in quanto:
è proprio alla luce del principio di diritto affermato da Cass. n. 25974 del 2015 che può affermarsi che laddove la società di capitali abbia agito in giudizio per l’accertamento di un proprio diritto di credito “e non sia stata posta in essere da parte del liquidatore alcuna attività di attribuzione a terzi del diritto di credito sub iudice anteriormente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, in caso di estinzione della società opera una presunzionedi rinuncia al diritto di credito non ancora accertato giudizialmente”; orbene, tale “implicita rinuncia” non può sussistere “per effetto di “una esplicita disposizione”del diritto effettuata dal liquidatore anteriormente alla cancellazione della società dal registro delle imprese” (come avvenuto nel caso di specie); la presunzione, semplice, di rinuncia della società ai diritti di credito in questione non può operare nel caso di specie, in quanto l’atto di cessione dei crediti venne sottoscritto dal liquidatore di Mc Clark Italia in data certa anteriore alla cancellazione della società dal registro delle imprese, esso ricorrente ha riassunto il procedimento di opposizione anche “in qualità di rappresentante ex legedel cessionariodel credito azionato Mc King S.A.”; la cessionaria è intervenuta nel procedimento e ciò non costituisce fatto da cui desumere alcuna implicita rinuncia al credito.
2. A partire dall’arresto rappresentato da Cass. S.U. n. 6070 del 2013, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare l’art. 2495 cod. civ., dispositivo dell’estinzione di società di capitali (la norma è applicabile anche alle società di persone) quale conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese su istanza del liquidatore dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, in riferimento al non venir meno di ogni rapporto giuridico sostanziale nel senso che:
a) qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 15782del 2016; Cass. n. 21517 del 2016; Cass. S.U. n. 29108 del 2020);
b) a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese in applicazione dell’art. 2497 cod. civ. tale soggetto di diritto non ha più la capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenireo essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza successiva, cfr., per tutte:
Cass. n. 23141 del 2014; Cass. n. 25275 del 2014; Cass. n. 13183 del 2017; Cass. n. 20840 del 2018). Nel caso di specie, risulta dal decreto impugnato che il giudizio di opposizione promosso dalla società Mc Clark Italia per le riforma della decisione di rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i crediti sopra indicati venne – correttamente - dal giudice di merito dichiarato interrotto aseguito della dichiarazione di avvenuta estinzione di tale società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese exart. 2497 cod. civ.
Sotto il profilo meramente processuale il giudizio venne riassunto da Matteo Agresta, già socio della società estinta, che instaurò il contraddittorio con la società SER.FID. Italiana Fiduciaria di Revisione (del pari, già socia della medesima società) e con la curatela del fallimento della Ciao Ciao Retail. Accadde però che nel corso del procedimento camerale intervenne la Mc King s.a. che chiese di essere lei ammessa al passivo della procedura in quanto cessionaria dalla Mc Clark Italia dei crediti oggetto della domanda da costei coltivata nel giudizio di opposizione prima della relativa interruzione.
Agresta dichiara in questa sede che, in effetti, i crediti litigiosi vennero dalla società Mc Clark Italia ceduti, prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, alla società (di diritto lussemburghese) Mc King. Il decreto impugnatoha rigetta to la domanda di Mc King: accertando l’avvenuta cessione di tali crediti; affermando però che l’atto traslativo contenuto in scrittura privata non autenticata non è opponibile alla massa dei creditori della società fallita per mancanza di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice ceduta, del perfezionamento di tale contratto (in applicazione dell’art. 2704, primo comma, cod. civ.).
Tali statuizioni (diverse dalla nullità ovvero dall’inefficacia della cessione) non sono in questa sede impugnate; con conseguente formazione sulle stesse del c.d. “giudicato endofallimentare” (art. 96, ultimo comma, l.fall.). Nell’ordine di concetti espressi dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, la domanda coltivata dall’odierno ricorrente non meritava accoglimento non per la ragione affermata dal decreto impugnato (presunzione di rinuncia ai crediti litigiosi da parte del liquidatore della società estinta), bensì perché gli ex soci della società estinta (il ricorrente fra questi) non acquisirono, per effetto del meccanismo successorio evidenziato dalla stessa giurisprudenza, la contitolarità dei diritti di credito in discorso (la cui esistenza e consistenza era contestata nell’ambito del procedimento fallimentare) dal momento che tali diritti non facevano parte dell’attivo del patrimonio della società, per effetto della relativa cessione alla società Mc King, al momento dell’approvazione del relativo bilancio finale di liquidazione precedente la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Il motivo è dunque da rigettare previa correzione, nel senso testé indicato, della motivazione del decreto impugnato.
3. Dal rigetto del primo motivo di ricorso deriva la non necessità di pronuncia sulla fondatezza degli altri quattro motivi, ciascuno dei quali contiene censure alla seconda, autonoma, motivazione fondante la decisione di rigetto dell’opposizione (contenuta nelle pagg. 3 e 4 del decreto impugnato).
4. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ap