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Ordinanza — n. 17131/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims by both plaintiff and defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17131/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of claims by the appellant and the respondents. The appellant, Banca Cambiano 1884 S.p.A., formally renounced its main appeal, while the respondents, including the convent and individual parties, accepted this withdrawal in a joint act. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without any order for the payment of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; The withdrawal of claims by both parties results in the extinction of the cassation proceedings and excludes the condemnation of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of cassation proceedings litigation costs exemption joint act of parties termination of appeal desistenza dall'azione fine del processo abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 33494-2018 proposto da: BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. (già INVEST BANCA S.P.A.), rappresentata e difes a da gli Avvocat i FABIO ILACQUA, PAOLO IEMMA, DANIELE VECCHI, STEFANO BELLEGGIA, UMBERTO TOMARI e ELENA IOZZELLIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONVENTO CHIESA DI SANTA CATERINA A CHIAIA 76, IAVARONE MARIA, IAVARONE EMILIA e MARCONE ANTONIO , rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLOANDREAMONTICELLI per procure in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la SENTENZA n. 4102/2018della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,depositata il 13/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 / 2 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che tanto la ricorrente, quanto i controricorrenti e ricorrenti incidentali, con atto sottoscritto personalmente dagli Ric. 2018n.33494 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 stessi e dai relativi difensori, hanno dichiarato di rinunciare, la prima, al ricorso principale e, i secondi, al ricorso incidentale; ritenuto che : - la rinuncia a i ricors i comporta , come espressamente richiesto dalle parti, l’estinzione del giudizio di cassazione, - la sottoscrizione dell’atto da parte de i rispettivi controricorrenti equivale alla loro accettazione ed esclude, quindi, la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile