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Ordinanza — n. 17040/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first appeal ground but allows second regarding expulsion decree validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17040/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible while accepting the second ground challenging the expulsion decree. The respondent administration did not submit a defense, and the court focused on the merits of the second argument. Consequently, the contested ordinance was quashed in part and remanded to the Peace Judge for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court may declare a first appeal ground inadmissible while admitting a second ground, quashing the ordinance only in relation to the admitted ground and remanding the case for a new decision on both issues.

Parole chiave

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immigration expulsion decree cassation appeal grounds inadmissible first ground quashing ordinance in part remand to lower court allontanamento in diritto degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini integrazione dei migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bakovetska Svlitana,nata in Ucraina il 27.12.1971, rappresentata e difesadall’Avv. Daniele Papa , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Fiume 6 -ricorrente- contro Prefettura UTG di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 992/2021 del 15 ottobre 2021,depositata il 18 ottobre 2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. Rilevato che: Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione Ricorre per cassazione contro tale pronuncia , al fine di farvalere due motivi di impugnazione. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. il 5.Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex a

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Pr