Cassation court dismisses appeal when parties mutually withdraw their cassation requests before the ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after both the plaintiff and the defendant mutually withdrew their respective cassation appeals. Although the lower courts had ruled on the validity of an opportunity swap step up contract regarding risk allocation and market-to-market valuation, the parties voluntarily abandoned their litigation positions prior to the final decision. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary, leaving the case without any disposition on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; When parties mutually withdraw their cassation appeals, the proceedings are declared extinguished without any disposition on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6195 R.G. anno 2019 proposto da: Olmets.n.c. di Tanoni Emanuela e Michela , rappresentat a e difes a dall’avvocatoFabio Messi, domiciliata presso l’avvocato Ennio Fratticci; ricorrente contro Unioni Banche Italiane s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato Luca Zitiello, dall’avvocato Francesco Mocci e dall’avvocato Ludovica D’Ostuni; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza n.2735/2018 depositat a il 29 novembre 2018 del la Corte di appello di Ancona.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 Sez. I–RG 6195/2019 camera di consiglio 2.5.2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― Olmet s.n.c . di Tanoni Emanuela e Michela ha agito in giudizio nei confronti di Banca delle Marche s.p.a., oggi Unioni Banche Italiane s.p.a., domandando di accertarsi la nullità del contratto opportunity swap step up da essaconcluso il 30 novembre 2006 e di condannarsi l’istituto di credito al pagamento dell’importo di euro 129.995,00, oltre interessi(pari a quanto da essa versato in esecuzione del contratto, al netto delle cedole riscosse).
Il Tribunale di Ancona ha accolto le domande attrici osservando come le alee contrattuali non fossero equamente distribuitetra la banca e l’investitrice. 2. ― La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla banca e, nella resistenza di Olmet, la Corte di appello di Ancona, in riforma della detta pronuncia, ha rigettato le domande dell’appellata e compensato le spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato, in particolare, come la circostanza per cui il rischio contrattualenon fosse equamente distribuito tra il cliente la bancanon costituisca elemento sufficiente a determinare la nullità del contratto; ha spiegato, in proposito, chela bilateralità dell’alea non implica che la stessa debba incidere in maniera eguale sui patrimoni dei due contraenti. 3.
― La decisione della Corte di Ancona, pubblicata il 29 novembre 2018, è stata impugnata per cassazione dalla società Olmet con un ricorso articolato in due motivi di censura. Ha resistito con controricorso Unioni Banche Italiane , la quale ha proposto un’impugnazione incidentale basata su di un motivo. 4. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998, dell’art. 26 e dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 e dell’art. 1322 c.c. , per aver considerato meritevole di tutela il contratto opportunity swap step up concluso il 30 novembre 2006.
Deduce laricorrente di aver dedotto, in primo grado, Sez. I–RG 6195/2019 camera di consiglio 2.5.2023 che il prodotto finanziario negoziato risultata incompatibile con la finalità di copertura dell’operazione posta in atto. Lamenta che la Corte di appello non abbia preso posizione su tale profilo, concentrando, invece, la propria attenzione sul fatto cheil derivato esponeva la banca a un rischio seppur minimo (evenienza, questa, ritenuta di per sé sufficiente a rendere il contratto meritevole di tutela ). La ricorrente osserva che l’opportunity swap step up non svolgeva, in concreto , alcuna funzionedi copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interessi.
Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998, dell’art. 26 e dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 e degli artt. 1322, 1346 e 1418 c.c. per aver considerato meritevole di tutela il contratto opportunity swap step up omettendo l’esame del mark to market di esso. Deducela ricorrente che affinché l’alea che costituisce oggetto del contratto possa considerarsi «razionale» devono essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza, tutti gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi rilevanti nel quadro dello svolgimento del rapporto.
Col ricorso incidentale la banca lamenta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alla disciplina delle spese processuali. La censura investela statuizione di integrale compensazione adottata dalla Corte di appello. 5. ― In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. Le rinunce sono state reciprocamente accettate. 6. ― Il giudizio va dunque dichiarato estinto, senza nulla do v ersi disporre in punto di spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civi