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Ordinanza — n. 16950/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specify violated contract interpretation canons under Article 1304 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16950/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Flaminia SPV S.r.l. inadmissible against a lower court judgment regarding a bank account dispute. The appellant argued that a settlement contract released all guarantors, including those not present at the time, citing Article 1304 of the Civil Code. The court rejected this claim because the appellant failed to specify the exact interpretative canons violated and how the lower court deviated from them, which is a mandatory requirement for admissibility under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1304 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal challenging the interpretation of a contract is inadmissible unless the appellant specifically identifies the violated interpretative canons and details the lower court's deviation from them.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract interpretation Article 1304 Civil Code specific canons requirement joint and several liability settlement release guarantor participation azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1304 c.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 111 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1 quater
articolo 111 c.p
È intervenuta ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.
articolo 1304 c.c
― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1304 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1° marzo 2022, n. 6774
di I Q ERA ITALIA S.p.A., non in proprio ma quale procuratrice speciale di AMCO S.p.A, è inammissibile, in presenza della precedente costituzione della dante causa (tra le innumerevoli Cass. 1° marzo 2022, n. 6774).
Cass. 15 novembre 2013, n. 25728
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38561/2019 R.G. proposto da : SISTEMIA SPA, quindi I Q ERA ITALIA SPA, non in proprio ma quale procuratrice speciale di FLAMINIA SPV S.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dell’avvocato FASAN ALESSANDRA (FSNLSN73S56H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIACENTINIDAVIDE (PCNDVD65H12F205D) -ricorrente- contro ABR DI BIANCHINI GIORGIO E C SASABR DI BIANCHINI GIORGIO E C SAS -intimati- I Q ERA ITALIA SPA, non in proprio ma quale procuratrice speciale di AMCO S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE SALVATORE (FRGSVT50P24I809L) rappresentato e difeso dall'avvocato PIACENTINI DAVIDE (PCNDVD65H12F205D) -intervenuta- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 805/2019 depositata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Sistemia S.p.A., poi denominata iQera Italia S.p.A. , non in proprio ma quale procuratrice speciale di Flaminia SPV S.r.l., ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., A.B.R. di Giorgio Bianchini C. S.a.S. ed Eredità Giacente di Bianchini Giorgio, contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da Veneto Banca S.p.A., e quindi dalla intervenuta in riassunzione a seguito di interruzione Flaminia SPV S.r.l., avverso sentenza del Tribunale di Verbania di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento a Veneto Banca S.p.A. del complessivo importo di 170.606,28 €, quale saldo debitore di un conto corrente acceso da Quadrimpianti S.r.l., dichiarata fallita, della quale A.B.R. di Giorgio Bianchini C.

S.a.S. e Bianchini Giorgio si erano costituiti fideiussori. 2. ― Gli intimati non spiegano difese. È intervenuta ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. I Q ERA ITALIA SPA, non in proprio ma quale procuratrice speciale di AMCO – Asset Management Company S.p.A.,quale cessionaria dall’originaria ricorrente. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1304 c.c. Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360, numero 5, c.p.c. RITENUTO CHE 4. ― L’intervento ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. di I Q ERA ITALIA S.p.A., non in proprio ma quale procuratrice speciale di AMCO S.p.A, è inammissibile, in presenza della precedente costituzione della dante causa (tra le innumerevoli Cass. 1° marzo 2022, n. 6774). 5.

― Il ricorso è inammissibile 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Per comprendere le ragioni dell’inammissibilità, e per la necessaria intelligenza della vicenda, è sufficiente rammentare quanto segue. Quadrimpianti S.r.l. intratteneva un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca S.p.A., garantito dai fideiussori A.B.R. di Giorgio Bianchini C. S.a.S. e Bianchini Giorgio. La società ― tenendo da parte i fideiussori, che secondo la ricorrente non avrebbero proposto la domanda, sul che è svolto il secondo mezzo ― ha agito in giudizio nei confronti della banca, per la rideterminazione del saldo passivo rinveniente dal rapporto di conto corrente e la ripetizione dell’indebito.

La stessa società è stata successivamente dichiarata fallita con conseguente interruzione del giudizio che è stato riassunto. Quindi la banca ed il Fallimento hanno stipulato una transazione che ha rideterminato al ribasso il credito della prima, la quale è stata difatti ammessa al passivo della procedura per un importo di circa 92.000 €, di gran lunga inferiore a quello di oltre 170.000 € di cui la stessa banca assumeva di essere creditrice. Questo essendo l’antefatto, la controversia sottoposta all’esame della Corte ha avuto inizio con un ricorso per decreto ingiuntivo, per l’importo indicato in espositiva, chiesto ed ottenuto da Veneto Banca S.p.A. nei confronti dei fideiussori, che hanno proposto opposizione accolta dal Tribunale di Verbania, sulla considerazione che la transazione potesse essere invocata dai garanti ai sensi dell’articolo 1304 c.c..

Con il motivo oggi in esame si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato perché la transazione avrebbe interessato solo e semplicemente le domande dell’istituto avanzate da Quadrimpianti S.r.l., e non il credito vantato dalla banca nei confronti dei fideiussori, tanto più che il Bianchini non aveva riassunto il giudizio introdotto dalla società garantita, il che importava rinuncia ad avvalersi della transazione, mentre A.B.R. di Giorgio Bianchini C. S.a.S. ― secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, mentre l’esatto contrario è affermato dalla sentenza impugnata ― non vi aveva partecipato affatto.

A tal riguardo occorre dire che il giudice del merito, trascritto il testo dell’accordo transattivo, per quanto ritenuto rilevante, ha valorizzato l’inciso secondo cui la transazione concerneva «qualsivoglia ragione, titolo, domanda, azione, eccezione e causale passata, presente e futura, annessa e connessa, giudiziale o stragiudiziale, ovvero anche non riconducibile alle causali oggetto del presente accordo», traendone la conseguenza che «la rinuncia …. era formulata da entrambe le parti processuali … e riguardava non soltanto le domande ed eccezioni oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio», ossia il giudizio nel corso del quale era stata conclusa la transazione, di guisa che la banca aveva «comunque rinunciato con quella transazione … anche ad agire per ottenere il pagamento del saldo passivo di conto corrente (oggetto del ricorso monitorio opposto nel presente giudizio)».

È dunque del tutto palese che il motivo di ricorso in esame, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa dell’articolo 1304 c.c., censura l’interpretazione che della transazione il giudice di merito ha dato, reputando che essa avesse ad oggetto l’intero debito in contestazione entro la compagine dei condebitori in solido: ora, nulla rileva, ovviamente, che il motivo sia eccentrico rispetto alla rubrica, ma ciò che determina l’inammissibilità è che l’attacco all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito è consentita soltanto nella misura in cui il ricorrente per cassazione indichi specificamente i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (tra le moltissime, a mero titolo di esempio, Cass. 15 novembre 2013, n. 25728): del che, nel ricorso in esame, non v’è la minima traccia.

Dopodiché, è appena il caso di osservare che le considerazioni svolte con riguardo alla circostanza della partecipazione o meno di entrambi i fideiussori al giudizio nel corso del quale la transazione è stata conclusa, nonché alla circostanza che il Bianchini non abbia provveduto alla sua riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento, non rileva, per la considerazione che il proprium dell’articolo 1304 c.c. sta nel consentire al debitore in solido di avvalersi di una transazione alla quale egli è estraneo. 5.2. ― È inammissibile il secondo mezzo.

Con esso si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato a sostenere che nel giudizio introdotto da Quadrimpianti S.r.l. avessero assunto la veste di attori anche i due fideiussori, la qual cosa, per la ragione testé indicata, è del tutto ininfluente ai fini del decidere. 6. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, d