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Decreto — n. 16840/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, ruling the procedural extinction applies per Civil Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 16840/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome was a decree of extinction without any ruling on costs due to the mutual acceptance of the withdrawal. The court applied the Civil Code provisions governing the extinction of proceedings upon voluntary withdrawal by the appellant.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: The court may declare proceedings extinct upon the withdrawal of the appeal if the withdrawal meets the statutory requirements and is accepted by the opposing party.

Parole chiave

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Civil Code of Procedure extinction of proceedings withdrawal of appeal mutual acceptance decreto di estinzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30823/2019 R.G. proposto da: Curtarello Franco, rappresentato e difes o da gli avvocati Roberto Orfeo, Barbara Fardin, Elena Allocca, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n.38; - ricorrente – contro Fallimento Agricola Maine s.r.l., in persona del curatore dott. Giorgio Baschirotto, rappresentato e difeso da ll’avvocato Fabio Sebastiano, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, Via G. Borsi n.4; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 10/9/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 giungo 2023 LaP