Cassation court dismisses appeal due to valid withdrawal, ordering appellant to pay legal costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the appellant's valid withdrawal of the appeal. Although the appellant initially filed a recourse against the second-instance judgment, she subsequently renounced the appeal, a move accepted by the court under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was quashed, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon a valid withdrawal of appeal, and the withdrawing party must bear the costs of the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3647/2019 R.G. proposto da: Zuppichin Maria Francesca, rappresentata e difesa da ll’avvocato Augusto Colatei, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Graziano De Giovanni in Roma, Via Tacito n.23; - ricorrente– contro Pizzini Luigi: quale erede di Cesare Pizzini e di Massimiliano Pizzini; Pizzini Maria Paola e Furlan Natalia: quali eredi di Cesare Pizzini, Pizzini Maddalena: quale erede di Giovanni Pizzini e di Leonilde Sangion; tutti rappresentatie difesi da gli avvocati Claudio L.
Duchi, Francesco Q. Cavallaro, Fabrizio Paoletti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n.118/16; -controricorrenti – contro Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;- intimati - avverso la sentenza n.2932/2017 della Corte di Appello di Venezia del 20/12/2017; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, non avendo i resistenti aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in loro favore, ex art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna Maria Francesca Zuppichin al pagamento in favore dei costituiti resistenti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200 (oltre euro 200,00 per spese). Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,6 g