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Decreto — n. 16823/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16823/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, Aliberti Antonino, had previously filed a decree against Banca Agricola Popolare di Ragusa, but subsequently submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Since the opposing party accepted this waiver, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was formally closed.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's waiver of an appeal, if compliant with statutory requirements and accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings acceptance of waiver decree of extinction formal waiver judicial dismissal abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18186/2022 R.G. proposto da: Aliberti Antonino, rappresentato e difeso d all’avvocato Alberto Ciccone, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Crescenzio n.9; - ricorrente – contro Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da g li avvocati Aurelio Mirone, Ugo Antonino Salanitro, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 21/4/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decret o sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 giugno 2023 LaP