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Ordinanza — n. 16806/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses immigration appeal as inadmissible due to failure to notify the Prefecture within the strict sixty-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the immigration appeal inadmissible because the applicant failed to notify the Prefecture of Verona within the mandatory sixty-day period following the interlocutory order. Although the applicant argued violations of procedural articles regarding false application and omitted evaluation, the court emphasized the peremptory nature of the notification deadline established by prior jurisprudence. Consequently, the lack of valid notification rendered the appeal inadmissible without the court needing to examine the substantive merits of the expulsion decree.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Failure to renew notification of a cassation appeal within the statutory period renders the appeal inadmissible, excluding any extension of the deadline.

Parole chiave

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immigration appeal notification deadline inadmissible appeal peremptory term Cassation procedure notificazione viziata riesame del decreto espulsione rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.
Art. 111, comma 6, Cost.
286/1998 e dell’art. 111, c omma 6 , C ost .
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360 , comma 1,n.3, c.p.c..
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in relazione all’art. 360 , comma 1,n.3, c.p.c..
Art. 35, comma 7, d.lgs. n. 25/2008
per omessa valutazione circa un fatto decisivo per la controversia, nonché violazionedell’art. 35, comma 7,d.lgs.
Art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art.
Art. 291 c.p.c.
Art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011
art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 14742/2019
Cass. 625/2008
Cass.14742/2019; Cass. 625/2008).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da , rappresentato e difeso dall’Avv.Cardone Marilena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,Via Chisimaio 29 -ricorrente- contro Prefettura di Verona, in persona del Prefetto p.t. , nonché Questura di Verona, in persona del Questore p.t., -intimati- avverso l’ordinanza n. 108/21 emessa dal Giudice di pace di Verona R.G.n. 6558/20, pubblicata in data 26.2.2021, e comunicata in data 2.11.20. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4.2023 dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione ha presentato ricorso , affidato a tre motivi , . Con ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2022 ( n. 24398 /22 ) , comunicata il 5agosto 2022, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo che il ricorrente provvedesse ad effettuare la notificazione del ricorso al Prefetto di Verona. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 111, c omma 6 , C ost . in relazione all’art. 360 , comma 1,n.3, c.p.c.. 2.Violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c. per omessa valutazione circa un fatto decisivo per la controversia, nonché violazionedell’art. 35, comma 7,d.lgs. n.25/2008 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.. 3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c. .

4. N on risulta agli atti che il ricorrente abbia mai provveduto ad effettuare la notificadel ricorso al Prefetto di Verona entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del 4 maggio 2022, avvenutail 5 agosto 2022 .Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (v. Cass.14742/2019; Cass. 625/2008).

5. Per quanto esp osto , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Così deciso in R