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Ordinanza — n. 16730/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes an immigration detention order due to lack of sufficient statutory motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16730/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against a peace judge's order extending the detention of an Egyptian national at a repatriation center. The petitioner argued the lower court failed to provide adequate reasoning beyond merely citing statutory prerequisites for the measure's validity. The court ruled that such a brief reference was insufficient under Article 14 of Law 286/1998, necessitating a cassation without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 360 n.3 c.p.c.: A judicial order extending restrictive measures against aliens must provide specific and sufficient motivation regarding the factual and legal grounds, and a mere citation of statutory prerequisites without elaboration constitutes a violation of due process.

Parole chiave

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immigration detention lack of motivation Article 14 Law 286 Article 360 CPC cassation without remittal administrative detention due process violation asilo di cittadino eritreo

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 111 e 13 della Costituzione
Art. 360 n.3 c.p.c.
111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2 dello stesso d.P.R.
Art. 133 del medesimo d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass.11028/2009
Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass.23007/2010
Cass.18583/2012
Cass.22882/2018
Cass.30876/2018
Cass.19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24715/2021 R.G. proposto da : ALI ABDELAZIZ SAED ABDELAZIZ, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 900/2021depositata il 01/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 1/9/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato il trattenimento di ALI ABDELAZIZ SAED ABDELAZIZ, nato in Egitto il 18.03.1986,presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data in data 1/9/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della