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Ordinanza — n. 16727/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention extension due to lack of specific reasoning in lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16727/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the extension of detention at the Center for Repatriation. The lower court had extended the measure by 30 days, citing general requirements for identity and nationality verification under the Immigration Act. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning, but the supreme court found the order sufficiently motivated by referencing the statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Art. 360 n.3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the challenged decision is sufficiently motivated by referencing the statutory grounds for the measure, even if the reasoning is succinct.

Parole chiave

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detention extension repatriation center immigration law inadmissible appeal lack of specific reasoning domanda d'asilo di cittadino etiope proroga della carcerazione espulsione divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 111 Cost.
Art. 13 Cost.
Art. 360 n.3 c.p.c.
111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25213/2021 R.G. proposto da : ZAHRAK ISEF, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 917/2021depositata il 04/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 4/9/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento di ZAHRAK ISEF, nato in Tunisia il 06.05.1998, presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data in data 4/9/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri risulta motivato, anche se succintamente, con il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286 ed alla necessità di accertamenti in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, mentre il ricorso fa riferimento a una memoria il cui deposito neppure risulta dal provvedimento impugnato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto difese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato essendo il ricorso esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazio