Italian Court dismisses appeal against detention renewal due to lack of specific reasoning in the lower court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the renewal of detention at a repatriation center. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning, yet the detention order explicitly cited the relevant legal requirements and identity verification needs. The court ruled that the existing motivation was adequate, rendering the complaint about insufficient detail unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Art. 360 n.3 c.p.c.: An appeal challenging a detention renewal order is inadmissible if the lower court's decision, though brief, explicitly references the statutory prerequisites and factual basis for the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25215/2021 R.G. proposto da : AOUNI FAOUZI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 915/2021depositata il 04/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 4/9/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento di AOUNI FAOUZI, nato in Tunisia il 14/8/1998 presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni.
Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti il provvedimento di convalida del trattenimento emesso in data in data 4/9/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri risulta motivato, anche se succintamente, con il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286 ed alla necessità di accertamenti in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, mentre il ricorso fa riferimento a una memoria il cui deposito neppure risulta dal provvedimento impugnato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto difese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato essendo il ricorso esente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione