Italian Court allows appeal against detention extension, permitting review of original expulsion order's legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's order extending the detention of a Libyan national. The defense argued the extension was illegal because it occurred over two years after the original expulsion order, violating constitutional rights. The court ruled that the legality of the initial detention measure must be re-examined during the extension proceedings, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 1 bis, D.lgs 286/98; Art. 15, Directive 2008/115/CE: The legality of the original detention order and its validation must be subject to review in proceedings concerning the extension of detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28998/2021 R.G. proposto da : RBAA SADI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 1170/2021depositata il 13/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA FATTI Dl CAUSA In data 09.10.2021 la Questura di Caltanissetta ha richiesto, a mezzo pec, alla cancelleria dell’ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento disposto dal Questore di Palermo, in esecuzione del provvedimento di respingimento di RBAA Sadi, nato in Libia il 16.03.1991.
Il Giudice di Pace di Caltanissetta ha fissato per il suddetto incombente l’udienza del 13.10.2021. All’udienza, tenutasi in modalità da remoto, il difensore ha depositato memorie opponendosi alla stessa, in particolar modo per la manifesta illegittimità del provvedimento di trattenimento emesso il 16/09/21 perché effettuato dopo ben 2 anni e 5 mesi dall’emissione del decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza. Con provvedimento in data 13/10/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato il trattenimento di RBAA Sadi, nato in Libia il 16.03.1991 presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni.
Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art.15, comma 1 bis, D.lgs 286/98, dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE e degli artt. 11 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., censurando la statuizione del provvedimento impugnato, secondo cui è inammissibile in sede di proroga l’esame delle questioni attinenti alla legittimità del decreto di trattenimento originario, e richiamando in proposito Cass. 2457/2021.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Questa Corte, infatti,ha già avuto modo di chiarire, con l’ordinanza richiamata dal ricorrente, come nel giudizio di proroga del trattenimento ben può essere rimessa in discussione la legittimità dell’iniziale decreto di trattenimento e della sua convalida. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provved imento impugnato va cassato senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella ca