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Ordinanza — n. 16717/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes a detention order due to lack of specific statutory motivation under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16717/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by a detainee against a peace judge's order extending his stay at a repatriation center. The detainee argued that the judge failed to provide specific reasoning beyond merely citing the general legal requirements for such measures. The court ruled that the order was invalid because it did not sufficiently explain why the specific conditions for extension were met, violating constitutional and statutory duties to motivate decisions.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Art. 111 e 13 Cost.: A judicial order extending a restrictive measure in immigration proceedings must be specifically motivated regarding the factual and legal prerequisites; a mere citation of the law without explaining the application to the case is insufficient.

Parole chiave

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immigration detention lack of motivation repatriation center judicial review constitutional rights administrative law cassation appeal proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 111 Cost.
Art. 13 Cost.
Art. 360 n.3 c.p.c.
111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83 comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 11028/2009
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25151/2021 R.G. proposto da : JABAR AHMED, elettivamente domiciliato in CALTANISSETTA VIA F. PALADINI 246, presso lo studio dell’avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- JABAR AHMED, elettivamente domiciliato in CALTANISSETTA VIA F. PALADINI 246, presso lo studio dell’avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA, QUESTURA DI CALTANISSETTA, MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 925/2021depositata il 06/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 6/9/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato il trattenimento di JABAR AHMED, nato in Tunisiail 10.08.1991,presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito tempestivamente ed ha depositato richiesta di partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data in data 6/9/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosain una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civ