Italian Court of Cassation quashes an immigration detention order due to lack of sufficient statutory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal against a peace judge's order extending the detention of an immigrant at a repatriation center. The appellant argued the lower court failed to provide adequate reasoning beyond merely citing statutory prerequisites for the measure's validity. The court ruled that such a brief reference was insufficient under the Immigration Act and quashed the detention order without remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Art. 360 n.3 c.p.c.: A judicial order extending immigration detention must contain specific and sufficient reasoning regarding the statutory prerequisites; a mere citation of the law without substantive justification violates the requirement for adequate motivation.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24705/2021 R.G. proposto da : ALI IBRAHIM MOHAMMAD AHMAD, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTAQUESTURA DI CALTANISSETTA -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 845/2021depositata il 27/08/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 27/8/2021 il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato il trattenimento di ALI IBRAHIM MOHAMMAD AHMAD, nato in Tunisia il 11.06.1995 presso il Centro Permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero dell’Internonon si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 11 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data in data 27/8/2021 con il quale il Giudice di Pace di Caltanisetta ha prorogato ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci