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Ordinanza Interlocutoria — n. 16651/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal against inadmissibility ruling due to lack of notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16651/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal challenging its previous ruling that rejected the plaintiffs' complaint for lack of proper notification. The plaintiffs argued that the appeal was invalid because the original complaint was sent via mail without the required postal receipt or proof of delivery. The court determined that the procedural defect was established and the appeal failed to overcome this fundamental requirement.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis and Art. 395, no. 4, c.p.c.: An appeal for revocation based on lack of notification is inadmissible if the original document was properly served via mail with proof of receipt, absent specific impediments.

Parole chiave

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lack of notification postal service proof inadmissibility appeal revocation remedy procedural defect validità della notifica postale allegazioni insufficientemente motivate notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395, no. 4 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso21004/2020 proposto da: CARZEDDA MARCELLO, CARZEDDA GIANCARLO, CARZEDDA GIANFRANCO, CARZEDDA MATTEO, CARZEDDA LUIGI MARIO, CARZEDDA SABRINA MARIANTONIETTA, CARZEDDA LUCIA, FIORI AMANDA, CARZEDDA MARIA, CARZEDDA GRAZIA, CALALONGO NICODEMO, CAMBONI GIOVANNI, CAMBONI GLORIA, CARZEDDA FRANCESCO, CARZEDDA SONJA, FIORI FEDERICO, CARZEDDA GIACOMO domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Rocco Baldassini - ricorrent i - contro Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola in liquidazione elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Marcello Colella ed Andrea Recchi che lo rappresentano e difendono -controricorrente - RG 21004/22Carzedda-Consorzio ZIR Est. Cons. Marulli avverso l’ordinanza n. 16841/2022 della CORTE di CASSAZIONEdepositatail 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente Dott. Marco Marulli;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ricorso ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. gli impugnanti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza 16841/2022 del 25.5.2022, con la quale questa Corte ha giudicato inammissibile il ricorso dei medesimi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari n. 213 /201 5 de l 24.4.2015 per difetto di notifica, posto che, essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta e perfezionandosi il relativo procedimento con la consegna del plico al destinatario attestata dall’avviso di ricevimento, nella specie non era stata prodotta agli atti la relativa cartolina né i ricorrenti avevano allegato circostanze di fatto impeditive della richiesta del duplicato. Il ricorso proposto per la revocazione della detta ordinanza si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria, al quale re siste l’intimato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il collegio, delibata la controversia, reputa di rinviarne l a trattazione alla pubblica udienza della I Sezione civile. PQM Rinvia la causa alla pubblica udienza della I Sezione civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consig