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Ordinanza — n. 16617/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on administrative jurisdiction, ruling ordinary courts lack authority over supplementary milk levy disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16617/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Piana del Sele Latteria Sociale SRL against a Salerno Court of Appeal decision transferring jurisdiction to the administrative judge. The company argued that ordinary courts should handle the case because it involved only interest calculations and collection fees after the main debt was paid. The court ruled that recent Supreme Court precedents establish exclusive administrative jurisdiction for disputes regarding supplementary levies in the dairy sector, even when they involve interest or collection fees.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 104 del 2010; Art. 615 c.p.c.: In disputes over supplementary levies in the dairy sector, the principle of concentration of remedies grants exclusive jurisdiction to the administrative judge, even if the appeal contests only interest or collection fees.

Parole chiave

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administrative jurisdiction supplementary levy dairy sector interest and fees concentration of remedies opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 104 del 2010
Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett.
Art. 615 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso la ricorrente Piana del Sele Latteria sociale srl in liquidazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso la ricorrente Piana del Sele Latteria sociale srl in liquidazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 100 c.p.c.
Art. 22 legge 689/81
Art. 1 legge 119/2003
Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett.
Art. 5 legge 119/2003
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 22 legge 689/81, art.1 legge 119/2003, art. 5 legge 119/2003, la ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002
Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett.
artt 22 legge 689/81
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 22 legge 689/81, art.1 legge 119/2003, art.

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 31370/2018
che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass.S.U. 31370/2018;
Cass.S.U. 33850/2021
Ordinanza n. del 12/11/2021
In particolare l’Ordinanza n. del 12/11/2021 nel solco della Ordinanza n.
Ordinanza n. del 05/12/2018
del 12/11/2021 nel solco della Ordinanza n. del 05/12/2018 ha affermato:“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34999/2018 R.G. proposto da : PIANA DEL SELE LATTERIA SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato CURSARO PAOLA ERSILIA (CRSPRS82D51L219Q) rappresentato e difeso dall'avvocato PERRUSO ANTONELLA (PRRNNL76A42G039G) -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 919/2018 depositata il21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA FATTI Dl CAUSA La srl in liquidazione Piana del Sele Latteria sociale impugnò con ricorso al Tribunale di Salerno l’intimazione di pagamento di euro 50.833,86 per sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare dovuto più interessi e penalità emessa dalla Regione Campania. Si costituiva in giudizio la Regione eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia in favore del Giudice amministrativo. Il Tribunale di Salerno dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza nr. 29297 del 2013 confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Piana del Sele Latteria sociale srl in liquidazione affidato adue motivi e memoria. La Regione Campania e l’Agenzia delle Entrate Riscossione spa non hanno spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso la ricorrente Piana del Sele Latteria sociale srl in liquidazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione spa sebbene l’impugnazione della cartella riguardasse gli interessi di mora ed il compenso del Concessionario per la riscossione .

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 22 legge 689/81, art.1 legge 119/2003, art. 5 legge 119/2003, la ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

1. Invece, secondo la ricorrente, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario in quanto la controversia era limitata all’applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogate, avendo la ditta effettuato il versamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare. Il secondo motivo di ricorso è infondato, assorbito il primo. Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A..

Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass.S.U. 31370/2018;

Cass.S.U. 33850/2021). In particolare l’Ordinanza n. del 12/11/2021 nel solco della Ordinanza n. del 05/12/2018 ha affermato:“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A..

Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi. Il ricorso è quindi infondato per il secondo motivo e deve essere respinto, assorbito il primo.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così