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Ordinanza Interlocutoria — n. 16498/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding nullity of corporate meeting minutes and budget approval.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the request to remand the case to a public hearing for further discussion. The appellants argued that the lower court erred in dismissing their claim for the nullity of the corporate meeting minutes and budget approval based on specific omissions. The court recognized that three of the five legal grounds raised by the appellants present significant issues of law requiring public examination rather than summary dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When a cassation appeal raises multiple grounds of law, if some constitute questions of general legal relevance, the court must remand the case to a public hearing for their discussion.

Parole chiave

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nullity of corporate acts budget approval validity remission to public hearing causa petendi distinction ex officio nullity review prova insufficiente dell'aggravamento clinico fatturazione ospedaliera perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 2434-bis c.c.
4.2 Il secondo motivo di ricorso assume che la Corte d'appello abbia erroneamente affermato che il rilievo ex officiodi una causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 2434-biscod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29418/2019 R.G. proposto da : BARBARO ALDO, CASELLA MARIA GRAZIA e BARBARO ANNA, domiciliati in R oma, via Ottaviano n. 91, presso lo studio degli Avvocati Gabriele D’Ottavio, Giuseppe D’Ottavio e Antonio Nuccio, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro CASA DI CURA VILLA S.ANNA s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in Roma, via Vesalio n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Palmieri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sen tenza della Corte d’appello di Roma n. 5545/2018 depositata il 10/9/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/4/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro, soci di minoranza della società Casa di Cura Villa Sant'Anna s.r.l., riassumevano innanzi al Tribunale di Roma, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal Tribunale di Reggio Calabria preventivamente adito, la domanda tesa a sentir dichiarare la nullità, l'invalidità o l'annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2003, che aveva approvato il bilancio sociale al 31 dicembre 2002, in ragione dell’asserita nullità dello stesso per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale della compagine. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1226/2017, rigettava l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio proposta con l'originario atto di citazione e dichiarava, invece, inammissibile l'impugnazione della medesima delibera proposta, con nuove doglianze, all'interno dell'atto di citazione in riassunzione.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata da Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro, ricordava che l’impugnazione per nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio richiede che la domanda individui ciascuna delle poste di bilancio contestate in modo chiaro e preciso e i vizi che la affliggono. Ciò posto, escludeva che facesse parte dell’originario giudizio proposto avanti al Tribunale di Reggio Calabria la domanda di nullità avente come causa petendil’omessa annotazione di crediti verso la ASL di Reggio Calabria per gli anni 2001 e 2002, dato che una simile domanda non poteva considerarsi contenuta all’interno della generica e globale contestazione di non veridicità e non aderenza alla realtà dell’attivo complessivo.

Negava che tale profilo di nullità potesse essere evidenziato d’ufficio, poiché il rilievo risultava precluso dal fatto che l’atto di citazione in riassunzione, ove la questione era stata posta per la prima volta, era successivo all’approvazione del bilancio per l’anno 2003. Condivideva, infine, la valutazione di infondatezza già compiuta dal tribunale rispetto alle doglianze con cui era stata contestata l’esistenza di un difetto di chiarezza e veridicità nella registrazione in bilancio della perdita di un credito di € 261.782,51 per prestazioni erogate nel periodo anteriore al 1999.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 settembre 2018, hanno proposto ricorso Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Casa di Cura Villa Sant'Anna s.r.l.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso assume che la sentenza gravata sia erronea perché ha ignorato che l'azione di nullità introduce una domanda a tutela di un diritto cd. autodeterminato; in simili azioni la causa petendisi identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma oggetto, mentre l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato integra a livello processuale un fatto secondario, cosicché era irrilevante procedere all'esame del contenuto dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio per stabilire se fosse stata dedotta ab initio, a fondamento della domanda giudiziale, l’omessa annotazione dello specifico credito risultato concretamente occultato. 4.2 Il secondo motivo di ricorso assume che la Corte d'appello abbia erroneamente affermato che il rilievo ex officiodi una causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 2434-biscod. civ allorché la causa della nullità emerga in una fase posteriore all'approvazione del bilancio successivo, anche laddove l'impugnazione del bilancio illegittimo sia stata effettuata prima dell'approvazione di quest’ultimo. 4.3 Il terzo motivo di ricorso assume che la Corte territoriale abbia erroneamente affermato che l'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma contenesse una domanda nuova identica per petitum (nullità della delibera), ma diversa per causa petendi (occultamento dei crediti per prestazioni sanitarie erogate in favore dell'ASL negli anni 2001 e 2002) rispetto a quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in cui era stata denunciata una maniera in maniera globale l'omessa annotazione in bilancio dei corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie senza l’indicazione dei relativi importi.

In realtà –a dire dei ricorrenti - già nell'originario atto di citazione dinanzi al tribunale reggino era stato indicato, a suffragio della declaratoria di nullità richiesta, l'occultamento di crediti maturati per prestazioni sanitarie.

8. Il Collegio ritiene che i primi tre motivi di ricorso prospettino una serie di questioni di diritto di rilevanza nomofilattica, delle quali è opportuna la trattazione in pubblica udienza. Merita perciò accoglimento l a richiesta di remissione alla pubblica udienza proposta dalla difesa dei ricorrenti, così dovendosi interpretare l’istanza di discussione or