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Ordinanza — n. 16485/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of concrete fact-finding on insolvency status regarding credit reporting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16485/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appeal Court's judgment, which had upheld a bank's credit reporting without verifying the client's actual insolvency status. The client argued that a settlement transaction extinguished the debt, yet the bank continued reporting the default, causing financial exclusion. The court found the lower court failed to apply Article 111 of the Constitution by merely citing legal definitions instead of examining the specific evidence regarding the client's financial situation at the time of reporting.

Regesto Legislator

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Art. 111, sesto comma, Cost.; The appellate court must verify the concrete applicability of legal norms to the specific facts, rather than limiting itself to abstract references to statutory definitions and doctrinal opinions.

Parole chiave

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lack of concrete fact-finding constitutional requirement of reasoning credit reporting illegitimacy insolvency status verification appellate court duty caso di garanzia bancaria documenti bancari informazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 111, sesto comma, Cost.
art. 2697 cod. civ
Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 346 cod. proc. civ
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25040/2018 R.G. proposto da AULETTA LUIGI, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Antonio D'Ascoli , con domi- cilio eletto in Roma, viaG. Puccini, n. 10 , presso lo studio dell ' Avv. Giancarlo Ferri; –ricorrente – contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore speciale Roberto Ru- sciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Martella, con domicilio eletto in Roma, largo di Torre Argentina, n.11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 632/17, depositata il 23 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino.FATTI DI CAUSA 1. Luigi Auletta convenne in giudizio la Banca Intesa S.p.a., in qualità di avente causa della Banca Commerciale Italiana S.p.a., per sentir accertare l'illegittimità della permanenza della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, effettuata in virtù di un inesi- stente credito a sofferenza, con la condanna della Banca al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, riferì che, a seguito della notificazione di una ingiunzione di pagamento, avverso la quale egli aveva proposto opposizione, era stata stipulata una transazione, in virtù della quale egli aveva provveduto al pagamento di parte della somma richiesta, a saldo e stralcio di ogni debito nei confronti della Banca, e quest'ultima aveva riconosciuto l'estinzione del credito.

Ciò nonostante, la Banca aveva ugualmenteproceduto alla predetta segnalazione, per effetto della quale egli si era visto rifiutare da altri istituti di credito un finanziamento necessario per la sua attività commerciale. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, affermando di aver legit- timamente provveduto alla segnalazione in epoca anteriore al pagamento, e di averla successivamente confermata relativamente alla parte di credito ri- masta insoddisfatta. 1.1. Con sentenza del 2 gennaio 2009, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dall'Aulettaè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Salernocon sentenza del 23 giugno 2017. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provata la data di perfezionamento della transazione, rilevando la mancata produzione di un documento scritto, recante tutti gli elementi costitutivi del negozio, e repu- tando insufficiente sia la prova del versamento effettuato a saldo e stralcio del debito nei confronti della Banca, sia la mancata contestazione dell'avve- nuta stipulazione della transazione. Ha ribadito inoltre che, nel segnalare il credito a sofferenza e nel disporre il successivo passaggio a perdita,la Banca aveva agito in conformità delle disposizioni dettate dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e delle istru- zioni impartite dalla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, osservando che la seconda operazione riguarda tutte le posizioni già classifi- cate come crediti a sofferenza, rispetto alle quali la banca abbia rinunciato in seguito ad accordi transattivi e limitatamente alla parte del credito non recu- perata, mentre la prima riguarda l'esposizione per cassa nei confronti di sog- getti di stato d'insolvenza, e precisando che l'appostazione del credito a sof- ferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimo- niale del debitore, ritenuta deficitaria o caratterizzata da grave difficoltà eco- nomica, senza che sia richiesto uno stato d'incapienza o di definitiva irrecu- perabilità del credito.

La Corte ha confermato infineil rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado , ritenendo irrilevante la prova testimoniale dallo stesso articolatae meramente esplorativa la c.t.u. da lui sollecitata.

3. Avverso la predetta sentenza l'Auletta ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso,anch'esso illustrato con memoria, l'Intesa Sanpaolo S.p.a. (già Banca Intesa S.p.a.). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e del punto 5 della Sezione II del Capitolo II della circolare n. 139 del 1991, censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto legittima la segnalazione del credito a sofferenza, nonostante la mancata dimostrazione della sussistenza di uno stato d'insol- venza.

Premesso che la segnalazione non determina alcuna inversione dell'o- nere della prova, spettando alla banca l'allegazione e la dimostrazione dell'e- sistenza dei relativi presupposti, ivi compresi gli elementi rivelatori dello stato d'insolvenza, osserva che la Banca si era limitata a produrre copia della ri- chiesta di pagamento rivolta ad esso ricorrente e del decreto ingiuntivo a lui notificato, nonché dell'atto di opposizione, riconoscendo peraltro che egli aveva provveduto all'integrale versamento dell'importo concordato con la transazione.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,osservando che, nell'affermare la legit- timità della segnalazione, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la disciplina della Centrale dei Rischi, senza verificare la sussistenza dello stato d'insolvenza, del quale la Banca aveva omesso di allegare e provare gli ele- menti sintomatici.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente insiste, in via subordinata, sul la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e del punto 5 della Sezione II del Capitolo II della circolare n. 139 del 1991, censurando la sentenza im- pugnata per aver ritenuto legittimo il passaggio del credito a perdita, nono- stante la mancata dimostrazione dei relativi presupposti da parte della Banca. Premesso che, ai fini della predetta operazione, risultano necessarie la totale irrecuperabilità o la non conveniente recuperabilità del credito e l'adozione di una delibera recante la relativa valutazione, osserva che la Banca, oltre ad aver omesso di produrre la predetta delibera, aveva depositato una lettera comprovante l'avvenuta estinzione del debito in data precedente a quella del passaggio del credito a perdita.

Aggiunge che, nel ritenere non provata la data della transazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della man- cata contestazione della data in cui aveva avuto luogo il pagamento della somma concordata, a dispetto del quale la Banca aveva mantenuto l'iscrizione del credito a sofferenza ed aveva proceduto al passaggio dello stesso a per- dita.

4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, nel ritenere legittimo il passaggio del credito a perdita, la sentenza impugnata ha omesso di accer- tare la sussistenza degli elementi di fatto a tal fine richiesti.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 61, 115, 244, 245 e 191 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie da lui formulate, volte a dimostrare l'impossibilità di accedere al credito per ef- fetto della segnalazione ed i danni da lui subìti a causa del conseguente stress psicologico, nonché la perdita economica determinata dalla svendita d'immo- bili di sua proprietà.

6. Così riassunte le censure proposte dal ricorrente, non merita accogli- mento l'eccezione d'improcedibilità dell'impugnazione, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione alla mancata produzione dei documentisu cui il ricorso si fonda. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'im- procedibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'obbligo imposto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. è infatti predicabile legitti- mamente nei soli casi in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti, già acquisiti al giudizio di merito, il cui esame risulti indispensabile per la decisione della causa: essa non può quindi essere dichiarata allorché, come nella specie, lo scrutinio dei motivi di ricorso possa aver luogo indipendente- mente dall'acquisizione degli atti o dei documenti su cui si fonda la sentenza impugnata, dal momento che la decisione da adottare non richiede l'esame del loro contenuto o lo stesso può essere desunto senza incertezze dalla sen- tenza impugnata (cfr.

Cass., Sez. II, 17/05/2010, n. 12028; Cass., Sez. III, 29/09/2005, n. 19132; 9/10/2003, n. 15063).

7. E' altresì infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione alla omessa riproduzione, a corredo delle censure, dei tabulati riepilogativi dello stato delle segnalazionieffettuate nei confronti del ricorrente. Nel richiamare i predetti tabulati, il ricorrente si limita a riportare il con- tenuto di un'eccezione formulata dalla controricorrente nella comparsa di co- stituzione in primo grado, la cui allegazione al ricorso, accompagnata dall'in- dicazione della pagina contenente la predetta allegazione, deve ritenersi suf- ficiente ai fini dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non dev ' essere infatti interpretato in modo eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla so- stanza stessa del diritto in contesa, e non può quindi tradursi nell'obbligo di trascrivere integralmente il contenuto degli atti e dei documenti posti a fon- damento dell'impugnazione, la cui trascrizione risulta superflua laddove il ri- corrente li abbia puntualmente richiamati all'interno delle censure, con la spe- cifica segnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr.

Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. I, 19/04/2022, n. 12481;in proposito, v. anche Corte EDU, sent. 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).

8. I primi due motividevono essere esaminati congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, avente ad oggetto la sus- sistenza dei presupposti per la segnalazione del credito a sofferenza. E' inammissibile l'eccezione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui la predetta questione sarebbe stata prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, essen- dosi il ricorrente limitato, nell'atto di citazione, a far valere l'illegittimità della permanenza della segnalazionealla Centrale dei Rischi, per la parte di credito rimasta insoddisfatta a seguito della transazione stipulata con la Banca.

La medesima questione, riproposta con l'atto di appello, è stata infatti esaminata nel merito dalla Corte territoriale, nonostante l'eccezione di novità espressa- mente sollevata dall'appellata: tale eccezione, pur non risultando specifica- mente menzionata nella sentenza impugnata, deve quindi ritenersi implicita- mente rigettata, in quanto incompatibile con il percorso logico-giuridico se- guito per giungere alla decisione, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere riproposta con il controricorso, ma avrebbe dovuto costituire oggetto d'impugnazione incidentale, quanto meno condizionata.

Qualora infatti, come nella specie, la sentenza impugnata abbia risolto, sia pur implicitamente, una questione pregiudiziale o preliminare in senso sfavorevole alla parte vitto- riosa, il ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente impone al controricorrente che intenda sottoporre al giudice di legittimità la medesima questione l'onere di proporre ricorso incidentale, non potendo egli limitarsi a sollevarla nuovamente nel controricorso, dal momento che la struttura del giudizio di legittimità, non assoggettato alla disciplina dettata per il giudizio di appello dall'art. 346 cod. proc. civ., impone all'intimato l'onere dell'impu- gnazione non solo in caso di soccombenza pratica, ma anche nell'ipotesi di soccombenza meramente teorica (cfr.

Cass., Sez. II, 10/11/2021, n. 33109; Cass., Sez. VI, 14/04/2015, n. 7523; Cass., Sez. lav., 13/04/2002, n. 5357). 8.1. Le censure sono peraltro fondate. Ai fini del rigetto della domanda, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo stato d'insolvenza che legittima la segnalazione di una posi- zione «a sofferenza» alla Centrale dei Rischi non coincide necessariamente con quello prescritto per la dichiarazione di fallimento, ma postula, da parte dell'intermediario, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore, il cui esito negativo non può essere fatto dipendere dal mero ritardonel pagamento di un debito o dal volontario inadempimento, richie- dendo piuttosto il riscontro di una situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria, in quanto caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto d'incapienza o irrecuperabilità del credito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

I, 6/12/2019, n. 31921; 9/07/2014, n. 15609; Cass., Sez. III, 16/12/2014, n. 26361). Nell'applicazione di tale principio, la Corte d'appello non ne ha fatto tut- tavia buon governo, essendosi limitata a riportare la disciplina prevista dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 e dalle istruzioni impartite dalla Banca d'I- talia con la circolare n.139 del 1991, individuando in particolare le condizioni prescritte per il trasferimento delle posizioni c.d. «in sofferenza» nella cate- goria dei «crediti passati a perdita», senza compiere alcun accertamento in ordine alla concreta sussistenza dei presupposti per la segnalazione, relativa- mente ai quali ha genericamente confermato la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, escludendo immotivatamente lacondivisibilità dei rilievi sollevati dall'appellante in ordine alla configurabilità di un credito a sofferenza.

In proposito, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la nozione di «posizione a sofferenza» enunciata dalle predette istruzioni, definendola come «l'esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni ad esso equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita for- mulate dall'intermediario e dalla esistenza di eventuali garanzie (reali e per- sonali) poste a presidio deicrediti», e distinguendola dallo stato d'insolvenza, a sua voltadescritto come «incapacità non transitoria di adempiere le obbli- gazioni assunte»; essa ha inoltre precisato che la segnalazione deve conside- rarsi legittima «anche in presenza di condizioni che, pur non potendo qualifi- carsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto», omettendo però di verificare la corrispondenza di tale situazione a quella in cui concretamente versava il ricorrente all'epoca in cui aveva avuto luogo la segnalazione. 8.2.

In quanto incentrata sulla mera ricostruzione della disciplina primaria e secondaria di settore, accompagnata da un astratto richiamo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la predetta motivazione non at- tinge la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., il quale postula che il giudice di merito non si limiti ad identificare le norme giuridiche ipoteticamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo esame, interpretandole alla luce delle opinioni manifestatesi in dottrina ed agli orientamenti sviluppatisi in giurisprudenza, ma ne verifichi anche la per- tinenza e l'applicabilità in concreto, attraverso una puntuale ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi di prova offerti dalle parti e di quelli acquisiti d'ufficio nei casi consentiti, in modo tale da rendere possibilel'individuazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, e da consen- tirne il controllo in sede d'impugnazione.

Quest'ultimo aspetto della questione è stato completamente trascurato dalla Corte d'appello, la quale, nel confermare la legittimità dell'originaria se- gnalazione alla Centrale dei Rischi e del mantenimento della stessa anche a seguito della transazione stipulata tra le parti, si è limitata a riportarsi all'ac- certamento compiuto dal Tribunale, astenendosi dal prendere in esame le censure mosse alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza, e dal verificare la sufficienza degli elementi addotti a sostegno della segnalazione.

9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti il terzo ed il quarto motivo, proposti in via subordinata per l'ipotesi di rigetto dei primi due, ed il quintomotivo, concernente l'ammissibilità dei mezzi di prova de- dotti ai fini della dimostrazione del danno subìto dal ricorrente per effetto della perdurante segnalazione del suo nominativo nella Centrale dei Rischi. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle sp