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Ordinanza Interlocutoria — n. 16417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new hearing to integrate missing contumacious party into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a new hearing to ensure the contumacious Consorzio Citytech coop. a.r.l. is integrated into the proceedings. Although the lower court had dismissed the plaintiffs' claim due to lack of active standing, the Cassation Court focused on procedural defects rather than the merits. The decision was based on the failure to notify the absent third party, necessitating a restart of the contradictory process.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 363-bis c.p.c.: When a contumacious party is not notified of the cassation appeal, the court must order the integration of the contradictory process and remand the case for a new hearing.

Parole chiave

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cassation procedure contumacious party integration of contradictory new hearing procedural defect azione di responsabilità responsabilità degli amministratori responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 363-bis c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33394/2019 R.G. proposto da : IMPIANTISTICA INNOVATIVA SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; OMNIA RES SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI ABRUZZO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliati in Roma Piazza Vescovio 21, presso lo studio dell’avv. MANFEROCE TOMMASO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. PANEBIANCO ROSARIO -ricorrente- Contro D'ORAZIO BENIGNO, elettivamente domiciliato in Roma Via Leonardo Greppi 77, presso lo studio dell’avv.

BIANCHI ANTONIO RUGGERO rappresentato e difeso dall'avv.REFERZA PIETRO -controricorrente- nonchè contro TENAGLIA EMIDIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma V.Le Delle Milizie 1, presso lo studio dell’avv. ROSSI ANNA che lo rappresenta e difende unitamente agli avv .ti ROSSI ADRIANO e CAMERINI FRANCESCO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 1339/2019depositata il 29/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . RILEVATO CHE Le società Impiantistica Innovativa s.r.l. , Omnia Res s.r.l. e Consorzio Citytech coop. a.r.l. , facenti parti del Consorzio p arco scientifico e tecnologico dell’Abruzzo hanno proposto azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Si è costituito in giudizio il C onsorzio facendo proprie le domande . Il T ribunale dell'Aquila ha accolto la domanda per taluni degli addebiti e condannato Emidio Antonio Tenaglia, Benigno D’Orazio e Daniele Masoni, in solido, al risarcimento del danno . Tenaglia e D’Orazio hanno proposto separati appell i alla sentenza , poi riuniti ; si sono costituite la società Impiantistica Innovativa s.r.l. , Omnia Res s.r.l. e il Consorzio parco scientifico e tecnologico dell’Abruzzo , mentre la società Consorzio Citytech coop. a.r.l. è stata dichiarata contumace.

La Corte d'appello ha acco l to il gravame degli amministratori, osservando che, trattand osi d i un consorzio, non si applica l'art. 2393 bis c . c . , bensì l'art . 2608 c . c . in quanto la responsabilità degli amministratori del consorzio nei confronti dei consorziati segue le regole del mandato e, quindi, non può il consorzio agire per la responsabilità degli amministratori che rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati. Nel caso di specie i singoli consorziati, agendo in giudizio, hanno dedotto non già danni propri, ma danni subiti dall'ente per imprudente o negligente amministrazione.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo irrilevante la circostanza che il Consorzio sia intervenuto in giudizio facendo proprie le domande proposte dai soci. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società, affidandosi ad un motivo. Si sono costituiti con controricorso Tenaglia e D’Orazio. Le parti costituite hanno depositato memorie. Ciò premesso, il Collegio rileva che il ricorso per cassazione non risulta notificato al Consorzio Citytech coop. a.r.l. , appellato contumace, e che pertanto deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società, rinviando il processo a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Citytech coop. a.r.l. entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza