Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 16360/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for integration of the Demanio Agency's contradictory proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16360/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Zi Checco s.n.c. against the Second Instance judgment, ordering a remand to the lower court. The primary procedural defect was the failure to notify the Demanio Agency, which participated in previous proceedings, of the appeal. Consequently, the court mandated the integration of the Demanio Agency's contradictory proceedings within sixty days to ensure a complete adversarial process before any substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 cod. proc. civ.; The obligation to integrate contradictory proceedings applies in necessary procedural joinder when an appeal is not filed against all participants in the prior degree of jurisdiction, regardless of substantive necessary joinder.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary procedural joinder integration of contradictory proceedings Demanio Agency participation procedural defect in appeal remand for new role ripetizione dell'indebito inadempimento reiterato prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26/01/2010, n. 1535
Cass. 15/04/2010, n. 9046
Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass.19/04/2016, n.
Cass. 19/04/2016, n. 7732
Cass. 29/03/2019, n. 8790
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29027/2017 R.G. proposto da : ZI CHECCO VESCOVO FRANCESCO ANTONIO C DI VESCOVO ANTONIO SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO (SRRMRC58R07H501V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 52, presso lo studio dell’avvocato TORCHIA ALFONSO (TRCLNS80S01D122W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTONOCITO MARCO VALERIO (SNTMCV62M03H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6174/2017 depositata il 03/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2014, la Zi Checco di Vescovo Francesco, Antonio C, s.n.c. di Vescovo Antonio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Comune di Pomezia e l’Agenzia del Demanio, chiedendo rideterminarsi i canoni per la concessione demaniale della quale era titolare, per gli anni dal 2007 al 2012, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone demaniale erroneamente determinato.

Costituitesi le amministrazioni convenute, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della pretesa azionata, il Tribunale adito, con sentenza n. 2543/2015, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda, condannando il Comune di Velletri alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla Zi Checco a titolo di canone concessorio, per gli anni suindicati.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6174/2017, notificata il 6 ottobre 2017, accoglieva l’appello del Comune di Pomezia, dichiarava inammissibile, poiché tardivo, l’appello dell’Agenzia del Demanio, e ‒ in riforma dell’impugnata sentenza ‒ rigettava la domanda della Zi Checco s.n.c.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Zi Checco di Vescovo Francesco, Antonio C, s.n.c. di Vescovo Antonio, affidato a tre motivi. Il resistente Comune di Pomezia ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale rileva la Corte che ‒ come evidenziato anche dal controricorrente (pp. 5 e 6), il ricorso non risulta notificato anche all’Agenzia del Demanio, che ha partecipato ai precedenti gradi del giudizio, proponendo, altresì, appello incidentale ne confronti della sentenza di prime cure.

2. Al riguardo, va rimarcato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 cod. proc. civ.) (Cass.26/01/2010, n. 1535;

Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass.19/04/2016, n. 7732); Cass., 29/03/2019, n. 8790). Il contraddittorio deve essere, pertanto, integrato nei confronti del soggetto suindicato, avendo il medesimo partecipato ai due precedenti gradi del giudizio.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, nel termine di giorni sessanta d