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Ordinanza — n. 16328/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for failure to compare counter-performance breaches under good faith contract principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision, which had upheld a local government's refusal to pay electricity contract fees based on alleged utility outages. The appellant argued that the lower court failed to evaluate whether the utility's breach was minor or significant enough to justify the government's non-payment under good faith principles. The court ruled that the appellate judge erred by accepting witness testimony without comparing the gravity of the utility's breach against the government's failure to pay, thereby violating the requirement to assess good faith under Article 1460 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 1455 c.c.; Art. 1460 c.c.: When a party raises the defense of non-performance, the court must compare the gravity of the counter-performance breach; if the breach is minor, the refusal to perform is not in good faith and cannot justify non-payment.

Parole chiave

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good faith contract performance inadimplenti non est adimplendum comparative breach analysis Civil Code Article 1460 proportionality of breach contractual balance appellate court error imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1455 c.c.
Art. 1460 c.c.
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, c.
art. 1455 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass.n.22626/2016
(Cass.n.22626/2016, Cass.
Cass. n.1530/84
(Cass.n.22626/2016, Cass. n.1530/84, Cass.
Cass. n. 5048/78
n.1530/84, Cass. n. 5048/78, Cass.n.1687/77).
Cass.n.1687/77
5048/78, Cass.n.1687/77).
Cass.n.1991/87
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Testo completo

2017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12407/2017 R.G. proposto da : ELETTRICA AMATI DI AMATI SILVANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato TELARICO MIRA (TLRMRI71R59H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPAGNOLO CRISTINA (SPGCST77T60H501K) -ricorrente- contro COMUNE LEONESSA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTONI MARIA LUIGIA (SNTMLG55M45L117N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3956/2016 depositata il21/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE LaElettrica di Amati Silvano chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma il pagamento di somme dovute dal comune di Leonessa in forza del contratto di appalto stipulato per il risparmio di energia elettrica con lo stesso stipulato. Lo stesso Tribunale rigettava l’opposizione successivamente proposta dall’ente locale, ritenendo inattendibili i testimoni escussi. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3956/2016, pubblicata il 21 giugno 2016, in riforma della sentenza del Tribunale ed in accoglimento dell’appello proposto dal comune di Leonessa accoglieva l’opposizione proposta dal comune di Leonessa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Amati Silvano, condannando lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Secondo la Corte di Appello le prove testimoniali in ordine ai frequenti spegnimenti dell’illuminazione cittadina collegati al malfunzionamento delle centraline per il risparmio energetico, ritenute inattendibili dal Tribunale in ragione del rapporto fra i testi e l’ente territoriale e dell’assenza di formali contestazioni all’impresa appaltatrice, non potevano considerarsi tali in assenza di intrinseche contraddizioni o di circostanze obiettive capaci di smentirne il contenuto. Anzi, l’assenza di contestazioni andava spiegata tenuto conto della gestione approssimativa della cosa pubblica.

In ogni casom secondo la Corte di Appello in base ai principi espressi da questa Corte in tema di onere della prova da parte del debitore nei cui confronti veniva eccepito l’inadempimento l’impresa non aveva provato l’insussistenza del lamentato inadempimento. Amati Silvano ha proposto ricorso per cassazione contro il comune di Leonessa, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il comune di Leonessa con controricorso, pure depositando memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 maggio 2023. Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art.1460 c.c. in relazione all’esclusione dell’eccezione di inadempimento derivante dalla specifica natura del contratto intercorso tra le parti.

Il contratto concluso fra le parti, impedendo espressamente di sospendere l’obbligo di pagamento dei canoni pattuiti in caso di insorgenza di controversie, dovrebbe ritenersi atipico, ciò impedendo la sollevazione dell’eccezione di inadempimento. Con la seconda parte del primo motivo il ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata laddove non avrebbe considerato che l’eccezione di inadempimento non poteva risolversi nella mera allegazione di un inadempimento della prestazione, essendo mancata tanto la valutazione in termini di lieve o notevole importanza dell’inadempimento della condotta della ricorrente quanto una comparativa dei comportamenti delle parti anche in termini di buona fede.

Con il terzo profilo di censura esposto nel primo motivo si prospetta la falsa applicazione dell’art.1460 c.c. in relazione alla buona fede da parte dell’eccipiente in quanto la Corte di Appello non avrebbe considerato i principi espressi da questa Corte tesi a verificare se l’eccezione di inadempimento fosse stata espressa solo nel corso del giudizio ed al fine di mascherare l’inadempimento della parte che l’aveva sollevata, con ciò violando l’art.1460 c.c. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in quanto la Corte di Appello avrebbe fatto malgoverno dei criteri di ripartizione dell’onere della prova dell’inadempimento, addossandolo sul ricorrente senza considerare il contenuto del contratto atipico di servizio di risparmi energetico, nel quale sarebbe esclusa la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni in relazione all’insorgenza di controversie fra le parti, risultando quindi irrilevante il presunto inadempimento dell’impresa.

In ogni caso, la Corte di Appello non avrebbe considerato che sarebbe mancata la allegazione stessa di un asserito inadempimento in ragione della genericità di quanto dedotto dal comune di Leonessa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e segnatamente dell’art.9, c.b, del contratto atipico di servizio quinquennale di risparmio energetico che, nel prevedere l’impossibilità di sospensione del pagamento dei canoni in caso di insorgenza di controversie, avrebbe reso irrilevante l’eventuale inadempimento dell’impresa.

E ciò perché avrebbe dovuto intendersi per “controversia” anche il presunto inadempimento del ricorrente che, per volontà delle parti, sarebbe un elemento irrilevante rispetto alla prestazione alla quale il comune si era obbligato. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza che il comune di Leonessa non aveva contestato alcun inadempimento prima dell’opposizione a decreto ingiuntivo come risultava dai documenti prodotti che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di considerare. Assume carattere dirimente ed assorbente rispetto a tutti i motivi proposti l’esame del primo motivo ed in particolare della censura con la quale il ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata laddove non avrebbe considerato che l’eccezione di inadempimento non poteva risolversi nella mera allegazione di un inadempimento della prestazione, essendo mancata tanto la valutazione in termini di lieve o notevole importanza dell’inadempimento della condotta della ricorrente quanto una comparativa dei comportamenti delle parti anche in termini di buona fede.

Tale censura è fondata. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum ", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, c. 2,c.c. (Cass.n.22626/2016, Cass. n.1530/84, Cass. n. 5048/78, Cass.n.1687/77).

Il requisito della buona fede è dunque identificabile in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti ragionevole e logico in senso oggettivo e trovi, quindi, concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività fra le medesime (Cass.n.1991/87). Orbene, risulta evidente che il Giudice di Appello non si è affatto conformato ai principi sopra riportati, essendosi limitato a ritenere provato l’inadempimento dell’appaltatore sulla base delle deposizioni testimoniali, tuttavia tralasciando di comparare l’inadempimento acclarato in base a quanto dichiarato dai testimoni correlato alle interruzioni di energia elettrica addebitate al malfunzionamento delle centraline collocate dal prestatore del servizio al contegno dell’ente locale di mancato adempimento dei canoni dovuti in base al contratto e della loro entità rapportata alla condotta del prestatore del servizio, in definitiva non consentendo di accertare né la gravità dell’inadempimento, né l’eventuale contrarietà a buona fede del comportamento del comune.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì al regime delle spese processuali del giudizio di legittimità. PQM Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizi