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Ordinanza Interlocutoria — n. 16325/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 16325/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16325/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. La Corte, Letti gli atti d el ricorso nr 36538/2018; Ritenuto che L’INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propose reclamo con ricorso al Tribunale di Catania avverso la proposta di accordo per ristrutturazione del debito nell’ambito di una procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento ed il Tribunale di Catania dichiarò inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc.

Regesto Legislator

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art. 739 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 16325/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte, Letti gli atti d el ricorso nr 36538/2018; Ritenuto che L’INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propose reclamo con ricorso al Tribunale di Catania avverso la proposta di accordo per ristrutturazione del debito nell’ambito di una procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento ed il Tribunale di Catania dichiarò inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc.

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità rateizzazione del debito opposizione tardiva debito insoddisfatto arretrati alimentari premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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art. 739 c.p
3 cpc perché il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc .
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36538/2018 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro TEATRO STABILE CATANIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANZALONE ANTONINO GIACOMO (NZLNNN74S28C351H) -controricorrente- nonchè contro TEATRO STABILE CATANIATEATRO STABILE CATANIA -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n. 2217/2018 depositata il 17/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. La Corte, Letti gli atti d el ricorso nr 36538/2018; Ritenuto che L’INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propose reclamo con ricorso al Tribunale di Catania avverso la proposta di accordo per ristrutturazione del debito nell’ambito di una procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento ed il Tribunale di Catania dichiarò inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc.

Ritenuto che avverso la ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Costituzione, l’INPS affidato ad un motivo e memoria. Il Teatro stabile di Catania resiste con controricorso. Considerato che con unico motivo di ricorso il ricorrente INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.136,137 e 737 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc .

Considerato che ciò di cui si discute è la data da cui inizia a decorrere il termine per la proposizione del reclamo, cioè se sia quella in cui sia stata disposta la pubblicità sul sito ‘procedure.it’ da parte del Teatro Stabile ovvero, essendovi più parti, se non era affatto decorso il termine, poiché non vi era stata la notificazione del decreto di omologazione, come previsto dall’art. 739 c.p.c., espressamente richiamato dalla l. 3/2012. Poiché la questione ha attitudine a riproporsi e non esiste alcun precedente in merito, ritiene il Collegio opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di c